Interesse a impugnare la non punibilità per tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 34585 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l’imputato ha interesse a impugnare la sentenza che la dichiari. La pronuncia ex art. 131-bis cod. pen., infatti, ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e alla commissione da parte dell’imputato, ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen.; è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare a una futura applicazione della medesima causa di non punibilità. Quanto al delitto di false dichiarazioni al difensore per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le indicazioni o omissioni rilevanti devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, restando esclusa la responsabilità per mero difetto di controllo. La norma richiamata dall’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 opera come legge extrapenale integratrice del precetto penale, con la conseguenza che l’errore su di essa è errore sulla legge penale, come tale inescusabile.
Il Fatto
Il ricorrente era stato assolto dal giudice di primo grado per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte di Appello di Palermo aveva confermato quella decisione. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato: a suo avviso, l’insussistenza del dolo avrebbe dovuto condurre a una sentenza di assoluzione nel merito, ex art. 530 cod. proc. pen. Con conclusioni scritte il difensore ha insistito nei motivi, chiedendo la riassegnazione del procedimento alla sezione ordinaria e, in ogni caso, la declaratoria di intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare: se l’imputato abbia interesse a impugnare una sentenza che lo ha dichiarato non punibile. La risposta è affermativa, perché quella pronuncia produce effetti pregiudizievoli rilevanti. Essa ha efficacia di giudicato sull’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e sulla commissione da parte dell’imputato, ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen.; comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale e può precludere una futura applicazione della stessa causa di non punibilità, per l’effetto ostativo previsto dall’art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. Il collegio richiama sul punto un orientamento consolidato della Sezione III.
Nel merito, i motivi sono dichiarati inammissibili. Essi sono privi di specificità e meramente assertivi, riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice del merito, senza critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata. La Corte osserva che la motivazione della corte di appello è esistente, lineare e coerente: i giudici di merito hanno dato conto degli elementi probatori sulla responsabilità e, in particolare, dell’elemento soggettivo. L’imputato aveva dichiarato un reddito complessivo omettendo di indicare i proventi percepiti a titolo di indennità di disoccupazione, reddito personale percepito direttamente e comunque risultante dalla documentazione acquisita.
Il reato contestato è figura speciale del falso ideologico commesso da privato in atto pubblico ex art. 483 cod. pen. e, come tale, ha natura di reato di pura condotta: il suo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un ingiusto profitto che, anzi, costituisce un’aggravante. Il dolo, inteso come volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto, con consapevolezza di agire contro il dovere di dichiarare il vero, non può quindi essere escluso; ed è stata motivatamente esclusa anche la tesi dell’errore sull’individuazione dei redditi da dichiarare.
La Corte richiama poi l’orientamento secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni anche parziali che integrano l’elemento oggettivo del reato devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato: ciò esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé colposo, salva l’ipotesi del dolo eventuale. La norma richiamata dall’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 è qualificata come legge extrapenale integratrice del precetto penale, posta per individuare i dati necessari alla valutazione delle condizioni di ammissione al beneficio. Ne deriva che l’errore sulla legge penale è inescusabile, sia quando cade sulla struttura del reato sia quando incide su norme e nozioni di altre branche del diritto richiamate a integrazione della fattispecie criminosa.
Quanto alla prescrizione, i reati non erano estinti all’atto della sentenza impugnata né al momento della decisione: commessi nel dicembre 2017, ricadono nella disciplina della cosiddetta riforma Orlando, applicabile ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2019, con i termini di sospensione ivi previsti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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