Continuazione e disegno criminoso unitario: no a condotte solo omogenee (Cass. pen. Sez. VII n. 34876 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La continuazione applicata ai sensi dell’art. 81 cod. pen. richiede che l’identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, non potendosi desumere dalla sola omogeneità delle condotte. La distanza temporale tra i fatti e le differenti modalità operative costituiscono indici sintomatici che il giudice dell’esecuzione deve valutare per escludere l’unicità originaria della deliberazione. L’accertamento del disegno unitario non può fondarsi su elementi che rivelano soltanto una generale propensione criminosa.
Il Fatto
Il ricorrente presentava istanza al giudice dell’esecuzione perché fosse applicata la disciplina della continuazione tra i fatti oggetto di tre provvedimenti di condanna: due sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, relative ai reati di cui agli artt. 74, comma 2 e 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi in provincia di Lecce in periodi distinti, e una sentenza del Tribunale di Lecce in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La Corte d’appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene le doglianze manifestamente infondate. Il provvedimento impugnato ha adeguatamente argomentato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso sia rintracciabile già al momento della commissione del primo reato.
Il giudice dell’esecuzione ha valorizzato la distanza temporale tra i fatti — un anno tra la prima associazione e la seconda e un ulteriore anno con la cessione di sostanze stupefacenti — e le differenti modalità operative: in un caso il rifornimento, in un altro la confezione e la cessione con assunzione del ruolo di procurare schede intestate, mentre il terzo episodio risultava completamente avulso da qualsiasi contesto associativo.
Secondo la Corte, dal testo degli atti non emerge alcun elemento da cui desumere l’unicità originaria della deliberazione, al di là della mera omogeneità astratta delle condotte. Tale omogeneità, di per sé, costituisce solo indice sintomatico di una generale propensione criminosa e non prova il disegno unitario originario.
I precedenti richiamati confermano l’orientamento: le Sezioni Unite n. 28659 del 18 maggio 2017 e le pronunce Sez. I n. 13971 del 30 marzo 2021 e Sez. I n. 39222 del 26 febbraio 2014. La Corte ribadisce inoltre che non è consentita in sede di legittimità una diversa e alternativa lettura degli atti, come già affermato da Sez. VI n. 5465 del 2020.
All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, valutato il contenuto del ricorso e l’assenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.