Lesioni stradali: colpa per attraversamento della striscia continua (Cass. pen. Sez. IV n. 9119 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lesioni stradali, la violazione delle segnalazioni stradali orizzontali costituite da striscia longitudinale continua integra colpa specifica, poiché l’art. 40 cod. strada qualifica tale segnaletica come limite invalicabile che non deve essere oltrepassato. Il trasferimento di corsia effettuato in prossimità dell’intersezione, in area ove la manovra è vietata, concretizza il rischio dell’evento dannoso, che non si sarebbe verificato ove il conducente avesse rispettato la segnaletica. La censura che contesti l’omessa visione dello specchietto retrovisore perde consistenza, poiché la manovra era comunque vietata. È inammissibile il motivo che solleciti in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio, demandata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 5.6.2024, ha confermato la condanna di primo grado per il reato di lesioni stradali. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’imputata, alla guida di un autoveicolo, iniziando una manovra di svolta a sinistra in area non consentita dalla segnaletica — linea continua — e non avvedendosi del sopraggiungere da tergo di un motoveicolo, urtava contro la moto, cagionando alla persona offesa le lesioni refertate. Il sinistro è avvenuto il 13.7.2018.
Avverso la sentenza di appello l’imputata propone ricorso per cassazione, articolando sei motivi: insussistenza dei profili di colpa specifica, violazione del criterio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, mancata valutazione delle circostanze del fatto e degli elementi probatori, vizio di motivazione e mancata applicazione della diminuente di cui al comma 7 dell’art. 590-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale rigetta il ricorso, confermando la ricostruzione dei giudici di merito. La Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha adeguatamente evidenziato le circostanze fattuali e i profili di colpa, con motivazione corretta in diritto e immune da vizi logici.
I giudicanti, sulla base della consulenza del Pubblico ministero avvalorata dalla deposizione di un teste oculare, hanno accertato che l’autovettura aveva urtato il motociclo nel momento in cui si era spostata nella corsia di sinistra per svoltare, ma in un punto non consentito, in prossimità dell’incrocio, dove la striscia di corsia è continua. La testimonianza di una terza trasportata ha confermato che, stante il traffico, lo spostamento nella corsia deputata era avvenuto solo in prossimità dell’intersezione, in un tratto delimitato da striscia continua anziché discontinua.
Richiamando l’art. 40 cod. strada, la Corte ricorda che le strisce longitudinali continue indicano il limite invalicabile di una corsia e non devono essere oltrepassate. Legittimamente, dunque, i giudicanti hanno riscontrato la trasgressiva condotta di guida, idonea a configurare la violazione delle norme di circolazione e la concretizzazione del rischio in relazione all’evento, che non si sarebbe verificato ove fossero state rispettate le segnalazioni stradali orizzontali.
A fronte di tale ricostruzione, insindacabile in sede di legittimità, perdono consistenza le censure sul profilo di colpa relativo all’omessa visione dello specchietto retrovisore, poiché l’imputata non avrebbe comunque dovuto effettuare il trasferimento di corsia in zona vietata dalla striscia continua. I motivi dal secondo al quinto sono inammissibili, in quanto generici e tesi a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio probatorio.
Quanto al sesto motivo, la Corte rileva che la censura sulla diminuente di cui al comma 7 dell’art. 590-bis cod. pen. non risulta proposta in sede di appello, sicché è inammissibile: non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute alla cognizione del giudice di appello, dovendosi evitare il rischio di un annullamento rispetto a un punto su cui si configura un inevitabile difetto di motivazione. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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