Valutazione della personalità e pendenze penali nel giudizio cautelare (Cass. pen. Sez. 5 n. 13780 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel reato, ma richiede una valutazione prognostica basata su un’analisi accurata della fattispecie concreta. Ai fini del giudizio sulla personalità dell’indagato, si deve tenere conto anche delle eventuali pendenze penali, purché riferibili a comportamenti o atti concreti, senza che ciò determini violazione della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. Il vizio di inosservanza dell’art. 275 cod. proc. pen. non integra il vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto tale disposizione non è prevista a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza.
Il Fatto
Con ordinanza del tribunale del riesame di Ancona, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., veniva confermata l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, in relazione a tre episodi di furto in abitazione commessi in concorso, caratterizzati da particolare gravità e da un’efficace organizzazione logistica.
L’indagato, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura. La difesa contestava la valutazione del giudice di merito, che non avrebbe considerato la disponibilità dei genitori a ospitare il figlio in un’abitazione distante dal luogo dei fatti, e lamentava l’applicazione delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. a un caso estraneo al relativo ambito applicativo, nonché l’omessa applicazione del principio del minor sacrificio possibile della libertà personale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha preliminarmente chiarito che la dedotta inosservanza dell’art. 275 cod. proc. pen. integra il vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. solo quando la norma sia assistita da una sanzione processuale di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Sul requisito dell’attualità del pericolo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui esso non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta, richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Ha escluso che il tribunale del riesame abbia fatto ricorso alle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., evidenziando come la motivazione del provvedimento impugnato si fondi sulle modalità delle azioni criminose e sulla personalità del soggetto.
La Corte ha valorizzato la gravità degli episodi (furti in abitazione di orologi, monili e preziosi, commessi in concorso, a notevole distanza dalla dimora dell’indagato, con alterazione delle targhe dei veicoli) e la sussistenza di condanne per reati in materia di stupefacenti e di plurimi precedenti di polizia per furto e armi.
Con riferimento alle deduzioni difensive sulla rilevanza delle pendenze penali, la Corte ha affermato che esse sono valutabili ai fini del giudizio sulla personalità, in quanto riconducibili a “comportamenti o atti concreti” posti in essere dall’indagato. Tale valutazione non contrasta con la presunzione di non colpevolezza, che vieta di fondare su di essa qualsiasi provvedimento, ma non impedisce di trarre elementi di valutazione sulla personalità dal fatto obiettivo della pendenza di altri procedimenti. La Corte ha inoltre precisato che la stretta vicinanza temporale tra i fatti e l’adozione della misura non impone un particolare sforzo motivazionale sul requisito dell’attualità.
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Nota della Redazione
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