Concordato in appello, ricorso inammissibile sui motivi di pena rinunciati (Cass. pen. Sez. VII n. 2200 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Il motivo di ricorso che alleghi il vizio di motivazione e il travisamento delle prove in termini meramente assertivi, non correlabili al caso di specie, è generico e determina l’inammissibilità dell’impugnazione.

Il Fatto

Due imputati ricorrono con atti separati avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a taluni reati fiscali e fallimentari e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna.

Il primo ricorrente lamenta il vizio di motivazione e il travisamento delle prove. Il secondo deduce tre motivi: la mancata declaratoria di estinzione di alcuni reati per prescrizione, la violazione dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio e l’illegalità delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. 74/2000 a seguito della declaratoria di prescrizione dei reati fiscali.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto il ricorso fondato sul vizio di motivazione e sul travisamento delle prove. Il motivo è ritenuto patentemente generico, perché l’allegazione è formulata in termini del tutto assertivi e non correlabili al caso di specie. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013.

Quanto al ricorso principale, il primo motivo — relativo alla mancata declaratoria di estinzione di alcuni reati per intervenuta prescrizione — è dichiarato inammissibile per la medesima ragione di genericità, con assorbimento di ogni ulteriore valutazione.

Il secondo motivo è giudicato non ritualmente deducibile. La Corte enuncia il principio secondo cui, in tema di concordato in appello, il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Restano invece estranee al perimetro del ricorso le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi della determinazione della pena non trasfusi in illegalità della sanzione. A sostegno la Corte richiama Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 e Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018.

Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato. In relazione al capo che contestava la violazione dell’art. 8 d.lgs. 74/2000, la declaratoria di estinzione è intervenuta limitatamente alle fatture emesse sino al 4 giugno 2013, restando ferma la condanna per i fatti commessi dopo tale data. La declaratoria parziale non travolge quindi la legittimità delle pene accessorie.

La Corte dichiara pertanto inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ravvisando profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, li condanna altresì al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000 e Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *