Liberazione anticipata e condotte ostative sopravvenute ai semestri valutati (Cass. pen. Sez. I n. 12411 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non ha carattere assoluto e inderogabile: un fatto negativo, purché di particolare gravità e sintomatico, può riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, pur immuni da rilievi disciplinari, allorché sia idoneo a dimostrare la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. La ricaduta nel reato costituisce elemento rivelatore del rifiuto della risocializzazione. Il requisito dell’art. 54 legge n. 354/1975 postula la prova della partecipazione all’opera rieducativa, da verificare secondo i criteri dell’art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230/2000, ossia l’impegno nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali e il mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, i compagni, la famiglia e la comunità esterna.

Il Fatto

Il condannato, in espiazione di una pena per reati in materia di stupefacenti, ha chiesto la liberazione anticipata per alcuni periodi semestrali. Il Magistrato di sorveglianza ha concesso il beneficio solo per una parte dei semestri richiesti, rigettando l’istanza quanto ai periodi indicati in ricorso. Il reclamo proposto avverso tale decisione è stato respinto dal Tribunale di sorveglianza.

Il condannato ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 54 legge n. 354/1975. In sintesi, la difesa assume che il fatto associativo contestato risalga a epoca antecedente ai semestri in valutazione e che manchino riferimenti a comportamenti inframurari ostativi o a collegamenti attuali con ambienti malavitosi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione del beneficio: la concessione della liberazione anticipata rappresenta il riconoscimento concreto della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, finalizzata a rendere massimamente agevole il reinserimento sociale. Il presupposto va accertato sul piano oggettivo, mediante un’indagine sul comportamento complessivamente esternato dal detenuto.

Il Collegio richiama i criteri dettati dall’art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230/2000, che impongono di parametrare la valutazione al duplice profilo dell’impegno nel trarre profitto dalle opportunità offerte dal trattamento e del mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, i compagni, la famiglia e la comunità esterna. L’apprezzamento resta di tipo discrezionale, ma deve esplicitare le ragioni dell’avvenuto avvio di un processo di allontanamento dalle condotte delinquenziali.

Quanto al nodo centrale, la Corte afferma che la valutazione frazionata per semestri non ha carattere assoluto e inderogabile. Un comportamento tenuto dopo i semestri in esame, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, può estendersi con riflessi negativi anche ai periodi precedenti, purché il comportamento assuma l’univoca significazione di mancata adesione all’opera rieducativa. A sostegno richiama un proprio precedente: Sez. I n. 11597 del 28.02.2013, secondo cui un fatto negativo può riverberarsi sui semestri anteriori se si tratta di condotta particolarmente grave e sintomatica, unitamente a Sez. I n. 34572 del 02.12.2022 e ad altre pronunce conformi.

Sul piano probatorio, il Collegio ribadisce il principio che, in presenza di un reato associativo permanente con contestazione cd. aperta, il giudice deve verificare, tenendo conto della motivazione della sentenza di condanna, le date entro cui deve ritenersi esaurita la condotta partecipativa. Nel caso concreto, la pretesa retrodatazione resta indimostrata: la difesa non ha indicato i passaggi della sentenza che consentirebbero di collocare la partecipazione associativa in epoca antecedente, né si è confrontata con l’incidenza del reato risalente al maggio 2018.

Il provvedimento impugnato è quindi giudicato congruente e logico, privo di contraddittorietà. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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