Sequestro preventivo: ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. IV n. 11971 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e dunque inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non è pertanto deducibile in sede di legittimità il vizio di motivazione che investa la valutazione dei presupposti del rapporto di pertinenzialità tra il bene in sequestro e il reato, quando il giudice dell’appello abbia compiuto una valutazione priva di totale arbitrarietà o incompletezza.
Il Fatto
Il difensore di un indagato, nell’ambito di un procedimento per traffico di stupefacenti ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, proponeva appello avverso il provvedimento del Gup che aveva rigettato l’istanza di dissequestro di un’autovettura. Il Tribunale del riesame di Trento, con ordinanza del 10 dicembre 2024, rigettava l’appello ritenendo sussistente il rapporto di pertinenzialità tra il veicolo e i reati contestati, sulla base di una nota di polizia giudiziaria che aveva accertato l’uso dell’auto in entrambi gli episodi contestati.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione del perimetro del sindacato di legittimità sulle ordinanze in materia di sequestro preventivo, ribadendo il consolidato orientamento secondo cui il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. In questa nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo, oltre ai vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
La Corte richiama Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608, e Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893-01, secondo le quali il ricorso è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice.
Applicando tali principi, la Corte esclude che nel caso di specie possa dedursi il vizio di motivazione in ordine ai presupposti della pertinenzialità. Il giudice dell’appello ha infatti compiuto una valutazione approfondita, priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza, fondata sugli accertamenti della polizia giudiziaria circa l’uso del veicolo come corpo del reato.
Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., la Corte lo dichiara parimenti inammissibile, poiché la doglianza si fonda sull’affermazione contenuta nell’ordinanza gravata circa la natura non occasionale, stabile, specifico e indissolubile del rapporto tra il veicolo e i reati, attingendo profili non censurabili in sede di legittimità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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