Concorso esterno associazione mafiosa e presunzione adeguatezza custodia cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 12375 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, nei confronti dell’imputato di concorso esterno in associazione mafiosa la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere non opera in modo assoluto né automatico. Alla luce della Corte costituzionale n. 48 del 2015, il giudice deve verificare se siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse e meno afflittive. La valutazione di inidoneità delle misure attenuate costituisce un giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione del reato, che può fondarsi sulla persistente disponibilità della “dote professionale” del concorrente esterno e sulla facilità di interporre terzi, senza necessità di indicare nominativamente i soggetti di cui egli potrebbe servirsi.
Il Fatto
Il ricorrente, commercialista, era sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., contestato quale concorrente esterno. Il tribunale ordinario aveva sostituito la misura intramuraria con gli arresti domiciliari, ravvisando una riduzione del pericolo di reiterazione dopo la cessazione dell’attività dello studio professionale.
Su appello del pubblico ministero, il Tribunale del riesame aveva ripristinato la custodia in carcere, ritenendo non superata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la figura del concorrente esterno rifacendosi a Sez. U n. 33748 del 12.07.2005, che richiede un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, con effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative del sodalizio. Su questa base richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015, che ha dichiarato illegittima la lettura dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. preclusiva, per il concorrente esterno, della possibilità di escludere la custodia in carcere quando le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.
Il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata non ha applicato alcun automatismo: il Tribunale del riesame ha esaminato le emergenze processuali, comprese le deposizioni indicate dal ricorrente come favorevoli, ed è pervenuto motivatamente a una conclusione negativa. La deduzione di una violazione di legge è pertanto infondata.
Quanto alla chiusura dello studio, la Corte condivide la valutazione secondo cui ciò che il ricorrente metteva a disposizione del sodalizio era la sua “dote professionale”: la capacità di individuare percorsi giuridici per costituire società, riciclare proventi, ricorrere a intestatari fittizi. Tale dote permane e può essere riattivata anche solo fornendo consigli, senza necessità di un’organizzazione materiale. La sospensione dall’Ordine professionale è stata correttamente ritenuta insufficiente per la sua temporaneità e per l’estraneità al procedimento, non impedendo di operare come consigliere o di servirsi di terzi.
La Corte reputa logica anche la motivazione sulla irrilevanza della cessazione delle società e della carcerazione dell’altro associato, risultando che il ricorrente intratteneva rapporti con numerosi coimputati. Quanto al decorso del tempo, richiamando Sez. III n. 46241 del 10.09.2022 e Sez. II n. 6592 del 25.01.2022, si afferma che la doppia presunzione relativa opera anche quando sia richiesta la sostituzione della misura e che il solo trascorrere del tempo non prova il venir meno delle esigenze cautelari.
Infine, la Corte esclude che gli arresti domiciliari, pur con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione, siano sufficienti: stante la personalità del ricorrente e le condotte pregresse, non può farsi ragionevole affidamento sulla sua capacità di autocustodia. Il ricorso è rigettato e la decisione rende esecutiva la misura cautelare.
Nota della Redazione
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