Riqualificazione ex art. 48 c.p. e imputazione coatta: non è abnorme (Cass. pen. Sez. 3 n. 18633 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è abnorme, né altrimenti impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l’imputazione coatta per il medesimo fatto storico, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero, anche quando la diversa qualificazione comporti l’applicazione dell’art. 48 cod. pen. e la configurazione del concorso di persone ex art. 110 cod. pen. in termini di autoria mediata. Il requisito dirimente è l’identità delle emergenze fattuali esaminate, dovendosi escludere l’abnormità ove sia mutata solo la valutazione dell’elemento psicologico del soggetto che, sin dall’inizio, era stato individuato come autore materiale della condotta. Resta invece abnorme l’ordine di imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione, ovvero per un fatto materiale radicalmente differente.

Il Fatto

Il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione nei confronti di più indagati, tra cui il ricorrente, in relazione al concorso nel reato di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000, avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi di una contribuente deceduta, presentate da un notaio svizzero dopo la morte della stessa. L’ufficio inquirente aveva riqualificato le condotte, originariamente contestate come dichiarazione fraudolenta ex art. 3 d.lgs. n. 74/2000, ritenendo le dichiarazioni postume “assorbite” nel disegno di truffa ai danni dello Stato per l’omessa dichiarazione di successione e, pertanto, non autonomamente punibili.

Il G.i.p., disattesa la richiesta, aveva ordinato al pubblico ministero di formulare l’imputazione per il reato di cui agli artt. 48, 110 cod. pen. e 3 d.lgs. n. 74/2000, qualificando gli indagati quali autori mediati della dichiarazione fraudolenta, presentata strumentalizzando il notaio, tratto in errore circa l’esattezza dei dati. Avverso tale ordinanza, ritenuta abnorme, l’indagato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro giurisprudenziale in tema di abnormità dell’atto processuale, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 26 del 1999, secondo cui l’abnormità ricorre sia sul profilo strutturale, quando l’atto si ponga al di fuori del sistema processuale, sia su quello funzionale, quando determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Ha quindi distinto l’ipotesi, ricorribile, in cui il G.i.p. ordini l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione, da quella, invece, in cui l’ordine riguardi il medesimo fatto, diversamente qualificato, che non integra abnormità.

La difesa sosteneva che il passaggio da un’ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen. tra tutti i soggetti a una imputazione strutturata secondo lo schema dell’art. 48 cod. pen., con il notaio quale inconsapevole presentatore, configurasse un “fatto diverso”. Il Collegio ha invece escluso tale ricostruzione, attribuendo rilievo dirimente al fatto che l’ordine ex art. 409 cod. proc. pen. avesse ad oggetto “le medesime emergenze fattuali” già note alle parti: la presentazione delle dichiarazioni da parte del notaio, sulla base di atti e indicazioni fornite dagli altri indagati. È mutata, pertanto, solo la qualificazione del rapporto interno tra gli agenti sul piano dell’elemento soggettivo.

Quanto al precedente richiamato dalla difesa (Sez. 3, n. 8075 del 2025), la Corte ne ha escluso la pertinenza, trattandosi di annullamento per violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. di una condanna ex art. 48 cod. pen. pronunciata a fronte di un’imputazione monosoggettiva, in cui il fatto materiale era radicalmente diverso. Nella specie, invece, tutti i soggetti erano stati indagati e il fatto storico è rimasto identico, essendo mutata unicamente la valutazione dell’elemento psicologico del presentatore, qualificato come vittima dell’inganno ex art. 48 cod. pen.

La Corte ha infine precisato che ogni apprezzamento sulla fondatezza dell’ipotesi accusatoria oggetto dell’ordine di imputazione coatta è estraneo al perimetro cognitivo del giudizio di legittimità sull’abnormità, e ha escluso anche il profilo funzionale, richiamando il principio per cui il giudice dell’udienza preliminare non è vincolato dalla qualificazione giuridica data nell’ordinanza di imputazione coatta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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