Liberazione anticipata e lavoro di pubblica utilità: competente il Magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 34129 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della liberazione anticipata trova applicazione anche con riferimento alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non sussistendo ragioni di incompatibilità testuale o logico-sistematica. La riserva di compatibilità contenuta nell’art. 76 legge n. 689/1981 non si estende alle disposizioni non direttamente richiamate e, in ogni caso, non osta all’applicazione dell’art. 69-bis legge n. 354/1975. La competenza a decidere sull’istanza di liberazione anticipata spetta, in via esclusiva, al Magistrato di sorveglianza e non al Giudice dell’esecuzione che ha disposto la misura e ne cura l’esecuzione.
Il Fatto
Un condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicata con sentenza del Tribunale di Firenze, ha chiesto al Magistrato di sorveglianza la concessione della liberazione anticipata. Con ordinanza il Magistrato di sorveglianza ha declinato la propria competenza. Ha osservato che la misura si esplica per tutta la sua durata sotto la supervisione del giudice che l’ha applicata, e che appare incoerente affidare la valutazione del beneficio a un giudice diverso, che non ha disposto l’esecuzione, non ha determinato le prescrizioni e non ne ha la gestione.
Il Tribunale di Firenze, quale Giudice dell’esecuzione, ha a sua volta negato la propria competenza e ha sollevato conflitto di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto ammissibile il conflitto. Dal rifiuto di entrambi i giudici di prendere cognizione dell’istanza deriva una stasi procedimentale superabile solo con la decisione della Corte. Nel merito, il conflitto va risolto affermando la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Sul piano testuale, l’art. 76 legge n. 689/1981, come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, prevede che alle pene sostitutive si applichino, in quanto compatibili, una serie di disposizioni di ordinamento penitenziario, tra cui l’art. 47, comma 12-bis, legge n. 354/1975. È questa la norma che ha introdotto la possibilità di accordare la liberazione anticipata ai soggetti ammessi all’affidamento in prova al servizio sociale, recidendo il collegamento tra l’istituto e l’espiazione in forma detentiva. Il richiamo assume senso proprio se rapportato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, poiché le ulteriori pene sostitutive rilevanti hanno natura detentiva.
La riserva di compatibilità non opera in senso ostativo. Il lavoro di pubblica utilità è imperniato su un’attività non retribuita con spiccata attitudine rieducativa, comporta l’osservanza di specifiche prescrizioni ed è volto al reinserimento sociale, come conferma la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022.
Quanto al giudice competente, il quadro normativo è inequivoco. L’art. 69-bis legge n. 354/1975, come sostituito dal d.l. n. 92/2024, conv. dalla legge n. 112/2024, è l’unica disposizione che regola l’istituto sotto il profilo procedurale e ha portata generale. Il comma 4 prevede che il provvedimento che concede o nega il beneficio sia adottato dal Magistrato di sorveglianza; il comma 5 disciplina il reclamo al tribunale di sorveglianza. Non si producono incompatibilità di sistema: il Magistrato di sorveglianza è il giudice naturale della liberazione anticipata e dispone degli strumenti conoscitivi per deliberare, potendo interloquire con l’Ufficio di esecuzione penale esterna e svolgere, anche d’ufficio, ogni attività istruttoria.
La Corte richiama infine la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 20 maggio 2026, che ha dichiarato non fondate la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis della legge n. 354/1975, sollevata in relazione all’interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità. Il Magistrato di sorveglianza di Firenze è dunque designato giudice competente, con immediata trasmissione degli atti.
Nota della Redazione
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