Revoca dell’affidamento in prova anche per reato non accertato con sentenza definitiva (Cass. pen. Sez. I n. 34130 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali può fondarsi anche su un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che il Tribunale di sorveglianza ne accerti l’incompatibilità con la prosecuzione della prova mediante motivazione adeguata. Alla magistratura di sorveglianza spetta, infatti, un potere di valutazione incidentale del fatto, nel contesto del controllo continuativo sull’assenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura. Il giudizio di incompatibilità è connotato da discrezionalità, sindacabile sul piano della logicità e dell’adeguatezza della motivazione. Il principio di gradualità è insito nella valutazione di adeguatezza della misura a contenere il pericolo di recidiva.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 18 marzo 2026, ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali concessa al ricorrente, sostituendola con la detenzione domiciliare con prescrizioni. La sostituzione si fondava sulla denuncia presentata dalla compagna convivente, che aveva riferito ai Carabinieri di essere stata ripetutamente maltrattata verbalmente. La narrazione era stata riscontrata dalla nipote della donna.
Su questa base il Tribunale ha ritenuto la misura in atto insufficiente a limitare la pericolosità sociale del ricorrente, detenuto per maltrattamenti in famiglia, e ha giudicato idonea la detenzione domiciliare, tenuto conto del trasferimento in altra regione della persona offesa. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, deducendo in particolare che la revoca si fondava su una denuncia non ancora vagliata in sede giurisdizionale, la violazione del principio di gradualità e la contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 47, comma 11, Ord. pen., che impone la revoca dell’affidamento in prova quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. Due sono i presupposti della norma: una violazione commessa dal condannato e l’incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della misura.
Quanto al primo profilo, la Corte ribadisce che la revoca può conseguire anche alla commissione di un fatto di reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova. Al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale dell’accadimento, nel quadro del doveroso controllo continuativo sull’insussistenza del pericolo di recidiva. Nel caso concreto, il Tribunale ha vagliato l’attendibilità della denuncia e ha riferito di un riscontro alla narrazione della persona offesa, compiendo l’accertamento devolutogli. Il primo motivo è quindi infondato.
Quanto al giudizio di compatibilità, la Corte ne sottolinea la natura discrezionale. La revoca non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni: spetta al giudice valutare, con motivazione adeguata, se tali violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Il controllo di legittimità verte sulla logicità e adeguatezza della motivazione. La prognosi di adeguatezza della misura deve permanere per tutta la sua durata e non solo al momento della concessione: ove la condotta dell’affidato determini un giudizio di pericolosità attuale, la revoca è congruamente motivata.
Nel caso in esame il Tribunale, accertata l’attendibilità della testimonianza della persona offesa e rilevato che il ricorrente espia una pena per delitto della stessa indole, ha logicamente desunto la persistenza della pericolosità e l’inadeguatezza della misura a contenerla. Quanto al principio di gradualità, la Corte osserva che esso è insito nella valutazione di adeguatezza della misura a contenere il rischio di recidiva: il Tribunale ha ritenuto, con motivazione immune da vizi logici, che la pericolosità potesse essere contenuta con la misura gradata della detenzione domiciliare, anziché con la revoca tout court.
Infine, quanto alla dedotta contraddittorietà, la misura alternativa non è equiparabile a una misura cautelare: rileva anche l’idoneità alla rieducazione del condannato e il pericolo di recidiva in generale, non con specifico riferimento all’illecito commesso. Il Tribunale può quindi ritenere sussistenti i presupposti della revoca pur quando la specifica violazione non sia reiterabile. Sulla richiesta di archiviazione, non allegata, la Corte rileva che se ne ignora comunque l’esito. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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