Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 20762 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di motivazione, restando la valutazione delle prove riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il motivo che, senza individuare specifici travisamenti, tenda a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in primo grado, del reato di cui agli artt. 624-bis, comma 2, e 625, comma 1, n. 4, cod. pen., contestato al capo I della rubrica, e condannato alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 28.02.2025, ha confermato la decisione.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’erronea valutazione della prova in presenza di una doppia conforme e la conseguente manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva di pertinente individuazione di specifici travisamenti.

Il ricorrente contesta l’identificazione attraverso asserite divergenze tra la descrizione della persona offesa e lo scooter condotto dalla stessa, nonché gli esiti della ricognizione, chiedendo in tal modo una valutazione diretta delle prove. Dinanzi alla Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, domandando un giudizio di fatto che non compete alla Corte regolatrice.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali possa integrare il vizio di legittimità. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 22242 del 27.01.2011, Scibé e Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000, Jakani, nonché le conformi Sez. 6 n. 5465 del 04.11.2020, Sez. 6 n. 47204 del 07.10.2015, Musso, Sez. 5 n. 12634 del 22.03.2006, Cugliari e Sez. 1 n. 42369 del 16.11.2006, De Vita.

Nel caso in esame le conformi sentenze di merito hanno dato atto di come la persona offesa abbia riconosciuto senza incertezza alcuna l’imputato, di talché le minime discrasie segnalate nel ricorso, riguardanti la descrizione del casco e il tipo di ciclomotore rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, risultano incensurabilmente giustificate.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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