Liberazione anticipata: valutazione frazionata dei semestri e condotta del detenuto (Cass. pen. Sez. VII n. 30869 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della liberazione anticipata, ai sensi dell’art. 54 della legge n. 354 del 1975, è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione. Ai fini del beneficio rileva non tanto il risultato conseguito all’esito del semestre, quanto la disponibilità mostrata in concreto dal condannato verso la partecipazione al trattamento. Tale adesione deve desumersi da comportamenti obiettivi e non meramente formali, rivelatori di una tensione verso nuovi modelli di vita, e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita. Ciascun semestre è oggetto di valutazione frazionata, ma comportamenti gravi e sintomatici di mancata partecipazione possono riverberarsi negativamente sugli altri semestri, e segnatamente su quelli antecedenti.

Il Fatto

Un condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata relativa a un determinato semestre di detenzione.

Il giudice di merito aveva fondato il rigetto sulla commissione, in epoca immediatamente successiva al periodo interessato dall’istanza, di numerosi reati, ritenendo tale contegno espressivo del radicale fallimento dell’azione rieducativa. Il ricorrente ha censurato il provvedimento lamentando l’omessa esecuzione, da parte del Tribunale, di approfondimenti sul contegno serbato in costanza di restrizione carceraria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione della disciplina positiva. L’art. 54 della legge n. 354 del 1975 condiziona la concessione del beneficio alla prova della regolare condotta e della partecipazione all’opera di rieducazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre guardare alla disponibilità concretamente mostrata dal condannato nel semestre in valutazione, più che ai risultati conseguiti.

La partecipazione all’opera rieducativa attiene alla condotta esteriore, da valutarsi, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte dal trattamento e al mantenimento di corretti rapporti con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione e i familiari. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 17229 del 27.02.2001 e Sez. I n. 6204 del 12.11.1999. Il beneficio non presuppone una risocializzazione già conseguita, ma solo l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere, secondo Sez. I n. 12746 del 07.03.2012.

Tale adesione non può avere connotazioni meramente formali, ma deve desumersi da comportamenti obiettivi, idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita. Da qui la regola della valutazione frazionata di ciascun semestre, che non impedisce però di far riverberare negativamente sugli altri semestri i comportamenti gravi e sintomatici della mancata partecipazione, secondo gli arresti richiamati (Sez. I n. 24449 del 12.01.2016; Sez. I n. 3092 del 07.11.2014; Sez. I n. 11597 del 28.02.2013). La violazione deve essere tanto più grave quanto più distanti siano i periodi interessati.

Nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato la commissione di numerosi reati in epoca immediatamente successiva al semestre oggetto di istanza, contegno sintomatico del fallimento dell’azione rieducativa. A fronte di un provvedimento completo e congruamente motivato, l’unico motivo di ricorso si risolve in considerazioni irrilevanti, non essendo prospettati elementi idonei a smentire le argomentazioni del rigetto. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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