Appropriazione indebita: pena base rideterminata dopo la sentenza n. 46/2024 (Cass. pen. Sez. II n. 12489 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 46 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, cod. pen. nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni anziché fino a cinque anni, la pena detentiva base del delitto di appropriazione indebita è determinata nel minimo irrogabile per la reclusione, pari a quindici giorni ai sensi dell’art. 23 cod. pen., con il massimo di cinque anni. Il giudice di appello che confermi una pena superiore al minimo deve dare specificamente ragione dell’esercizio del proprio potere discrezionale, indicando i criteri oggettivi e soggettivi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti rilevanti. La pronuncia del giudice delle leggi, emessa il 21 febbraio 2024, è applicabile anche ai giudizi di appello definiti dopo la sua pubblicazione. Ne deriva l’annullamento con rinvio della sentenza che abbia fondato la determinazione della pena su una forbice edittale eliminata dal giudice delle leggi.
Il Fatto
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 31 ottobre 2024, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Cuneo del 22 dicembre 2022, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro quattrocentosessanta di multa per il delitto di appropriazione indebita di un telefono cellulare.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, l’inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. e l’illogicità della motivazione. La Corte di appello, respingendo il motivo di impugnazione sull’eccessività del trattamento sanzionatorio, non aveva considerato la sentenza della Corte cost. n. 46 del 2024, che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 646 cod. pen. nella parte in cui prevedeva quale pena base quella di due anni di reclusione. La sentenza impugnata aveva quindi fondato le proprie valutazioni su una forbice edittale eliminata dal giudice delle leggi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, ritenendolo fondato. Il Collegio richiama la pronuncia della Corte cost. n. 46 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera u), legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni anziché fino a cinque anni.
Tale pronuncia, emessa il 21 febbraio 2024, risultava già applicabile alla fase di appello conclusa con l’impugnata sentenza del 31 ottobre 2024. Il giudice di secondo grado ha quindi errato nell’affermare che la pena fosse determinata nel minimo edittale, non potendosi operare un ulteriore contenimento di pena in quanto la stessa sarebbe risultata illegale. Il ricorso è pertanto fondato sul punto.
Per effetto dell’intervento del giudice delle leggi, osserva la Corte, la pena detentiva base del delitto di cui all’art. 646 cod. pen. risulta ora determinata in misura pari al minimo irrogabile per la reclusione, e cioè in quella di quindici giorni stabilita dall’art. 23 cod. pen. La sanzione concretamente inflitta al ricorrente risulta dunque ben superiore al minimo, cui invece il giudizio di appello fa riferimento in termini non conducenti.
In tema di determinazione della pena, il Collegio richiama il costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. I n. 24213 del 2013; Sez. VI n. 35346 del 2008). Nel caso in esame, il giudice di appello, pur confermando una pena ben superiore al minimo, non ha in alcun modo motivato sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Ne deriva l’annullamento della pronuncia impugnata con rinvio, dovendosi procedere all’esame del motivo di appello nel presupposto della possibilità di applicare una pena detentiva inclusa nella forbice edittale tra il minimo di quindici giorni e il massimo di cinque anni di reclusione. La Corte annulla pertanto la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, dichiarando irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Nota della Redazione
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