Inammissibile il ricorso contro la valutazione delle chiamate in reità (Cass. pen. Sez. VII n. 30868 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in tema di attendibilità dei collaboratori di giustizia, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente e giuridicamente ineccepibile e scevra da illogicità o contraddittorietà manifeste. Le doglianze che si limitano a riproporre una diversa lettura delle emergenze istruttorie già esaminate non superano il filtro del giudizio di cassazione. Il controllo sui canoni ermeneutici che governano il maneggio delle chiamate in reità o correità resta di legittimità e non si estende al merito. Ne consegue la inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sua penale responsabilità per i reati a lui ascritti, fondata sull’attendibilità riconosciuta a due collaboratori di giustizia. Propone un unico motivo, incentrato sulla fragilità delle propalazioni e sull’incidenza di elementi acquisiti aliunde.

La questione arriva in Cassazione perché il ricorrente ritiene che la Corte di appello abbia male valutato le dichiarazioni dei collaboratori e non abbia considerato adeguatamente i riscontri esterni, che a suo avviso indicherebbero un diverso autore di uno degli incendi contestati.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che i giudici di merito hanno illustrato con sufficienza e coerenza le ragioni che li hanno condotti a stimare attendibili i due collaboratori, sulle cui dichiarazioni si fonda l’affermazione di responsabilità. La motivazione della sentenza impugnata risponde ai canoni che governano la valutazione della prova dichiarativa.

Il ricorrente, con l’unico motivo, reitera obiezioni già sottoposte alla Corte di appello e da questa congruamente disattese. Le censure attengono al possibile condizionamento delle propalazioni da risentimento, alle ragioni della collaborazione, al diniego di avere trafugato armi e alla rilevanza di elementi che individuerebbero un diverso autore di uno degli incendi.

La Corte osserva che le doglianze non si emancipano da un approccio ispirato alla diversa valutazione di emergenze istruttorie che i giudici di merito hanno esaminato in termini scevri da profili di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà. Il percorso argomentativo risulta coerente con il quadro normativo e ossequioso dei canoni ermeneutici che governano il maneggio delle chiamate in reità o correità.

Ne deriva che il controllo di legittimità non può convertirsi in una rivalutazione del compendio probatorio. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

La Corte condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalle parti civili, liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, con pagamento in favore dello Stato per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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