Liberazione condizionale speciale del collaboratore: serve il provvedimento del magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 32135 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione con la giustizia non equivale all’accesso alla liberazione condizionale speciale prevista per i collaboratori. Ai sensi dell’art. 16-nonies, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, la deroga ai limiti di pena dell’art. 176 cod. pen. presuppone uno specifico provvedimento del magistrato di sorveglianza, emesso su proposta o parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che accerti l’importanza della collaborazione, il ravvedimento, l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva e l’avvenuta redazione del verbale illustrativo. In mancanza restano applicabili le regole ordinarie.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione dell’ergastolo, aveva ottenuto dal Tribunale di sorveglianza il riconoscimento della detenzione inumana e degradante per un periodo di 3.184 giorni. Aveva quindi chiesto la corresponsione, in luogo della riduzione della pena, della somma di euro 24.440.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto l’istanza rilevando che il condannato, avendo già espiato una frazione di pena utile per la liberazione condizionale, non aveva interesse al rimedio della riduzione. Il reclamo avverso tale provvedimento era stato respinto, con ulteriore rilievo di intempestività e di insussistenza delle condizioni di pena espiata. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, relativo alla tempestività del reclamo. L’argomento è ritenuto corretto nel merito: il reclamo, firmato digitalmente dal difensore il 15 settembre 2024, era stato inviato il medesimo giorno alla casella del deposito atti penali. Il motivo è però inammissibile, perché attacca soltanto un inciso del provvedimento impugnato: il Tribunale, pur avendo rilevato l’intempestività, non ha dichiarato l’inammissibilità, decidendo nel merito.
Il primo motivo è infondato. Il ricorrente sosteneva che, quale collaboratore di giustizia, potesse accedere alla liberazione condizionale dopo dieci anni di pena espiata, in deroga alla regola ordinaria. La Corte osserva che non vi è piena coincidenza tra il riconoscimento dell’attenuante speciale dell’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. e l’accesso al regime derogatorio dell’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991.
Per rientrare nella norma speciale occorre uno specifico provvedimento del magistrato di sorveglianza, emesso su proposta o parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che valuti l’importanza della collaborazione, il ravvedimento e l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, previo accertamento della redazione del verbale illustrativo della collaborazione. Solo con tale provvedimento opera la deroga ai limiti di pena dell’art. 176 cod. pen.
Nel caso concreto tale provvedimento non risulta emesso né allegato. Restano pertanto le regole ordinarie, che richiedono un periodo minimo di 26 anni di pena espiata, limite non rispettato dal ricorrente. La Corte rileva inoltre che la detenzione è stata interrotta dall’evasione e da una lunga latitanza seguita al mancato rientro da un permesso premio.
Il terzo motivo è inammissibile, perché aggredisce un ulteriore inciso della motivazione, privo di seguito nel percorso logico della decisione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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