Proroga del 41-bis: rileva la potenzialità attuale dei contatti mafiosi (Cass. pen. Sez. I n. 35010 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito che involge tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già poste in origine a fondamento del regime. Non occorre accertare la permanenza dell’attività della cosca né la mancanza di sintomi di dissociazione: è sufficiente la potenzialità attuale e concreta di collegamenti con l’ambiente malavitoso, non adeguatamente fronteggiabile con il regime carcerario ordinario. L’accoglimento dell’impugnazione postula l’individuazione di elementi specifici e concreti di sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi nel mero trascorrere del tempo.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 26 marzo 2026, ha respinto il reclamo proposto dal condannato avverso il provvedimento ministeriale del 5 settembre 2024, che aveva disposto la proroga per due anni del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. Il giudice di merito ha fondato la decisione sulla caratura criminale del reclamante, destinatario di condanne per associazione di tipo mafioso con ruolo apicale e per reati fine aggravati, e sull’assenza di sopravvenienze indicative dell’interruzione dei collegamenti con l’organizzazione di appartenenza.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 41-bis Ord. pen. e 125 cod. proc. pen. Si è doluto del rigetto della richiesta istruttoria difensiva, della mancata considerazione dell’allegata assenza di redditi e dell’apparenza della motivazione sul giudizio di pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Sez. I ha dichiarato il ricorso infondato, muovendo dalla ricostruzione del quadro ermeneutico consolidato. La Corte ha richiamato Sez. I n. 2660 del 09.10.2018, dep. 2019, Vinciguerra, secondo cui l’accertamento dell’attuale capacità di mantenere contatti con l’associazione criminale richiede una valutazione complessiva degli elementi, anche non sopravvenuti.
Ha poi valorizzato Sez. I n. 24134 del 10.05.2019, Belforte, che esclude la necessità di provare la permanenza dell’attività della cosca e la mancanza di sintomi di dissociazione, essendo sufficiente la potenzialità attuale e concreta di collegamenti con l’ambiente malavitoso. Ha infine richiamato Sez. I n. 32337 del 03.07.2019, Graviano, per cui l’impugnazione può essere accolta solo in presenza di elementi specifici e concreti di sopravvenuta carenza di pericolosità, non riducibili al mero decorso del tempo né a generici riferimenti ai risultati del trattamento penitenziario.
Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza ha vagliato il compendio informativo posto a fondamento del decreto ministeriale confrontandosi con le censure del reclamo. Ha evidenziato l’inserimento del condannato in posizione di rilievo nell’ambiente mafioso di riferimento, l’ascesa criminale segnata da reati gravissimi e l’assenza di segnali di revisione critica o di dissociazione.
Il giudice di merito ha ritenuto non decisivo il fatto che la condanna per il delitto di art. 416-bis cod. pen. fosse stata pronunciata a titolo di mero partecipe, giacché il ruolo operativo acquisito nel gruppo di matrice familiare non risulta per ciò solo ridimensionato. Quanto alla richiesta istruttoria difensiva, il Tribunale l’ha coerentemente ritenuta non necessaria in ragione della perdurante operatività delle organizzazioni criminali della zona e della loro capacità di rigenerarsi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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