Rifiuto degli esami tossicologici e obblighi di avviso al difensore (Cass. pen. Sez. 7 n. 10901 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, i presupposti per sottoporre il conducente ad accertamenti tossicologici ai sensi dell’art. 187, commi 2-bis e 3, D.Lgs. n. 285/1992 non richiedono che il soggetto necessiti di cure mediche o sia rimasto coinvolto in un incidente, essendo sufficiente un fondato motivo di ritenere che egli sia sotto l’effetto di sostanze. In caso di rifiuto dell’esame, non sussiste l’obbligo di avvisare l’interessato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, atteso che la relativa omissione configura una nullità a regime intermedio, eccepibile solo fino alla sentenza di primo grado.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale monocratico di Foggia che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 187, comma 8, D.Lgs. n. 285/1992, per aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici richiesti dalla polizia giudiziaria.
Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione, deducendo cinque motivi di doglianza: l’assenza dei presupposti normativi per sottoporlo agli esami tossicologici; l’omesso avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia; il diniego della particolare tenuità del fatto; l’erronea determinazione della pena; e il mancato riconoscimento della non menzione della condanna.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rilevato che i motivi di ricorso riproponevano censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, risultando pertanto privi di profili di novità e specificità.
Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 187, commi 2-bis e 3, del codice della strada, ove sussista un fondato motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, gli accertamenti tossicologici possono essere eseguiti dal personale sanitario ausiliario della polizia; in caso di impossibilità, il conducente può essere accompagnato presso una struttura sanitaria. Ha pertanto ritenuto manifestamente infondato l’assunto del ricorrente, secondo cui tale ultima evenienza sarebbe limitata ai soli casi di necessità di cure mediche o di coinvolgimento in incidente, avendo la sentenza impugnata dato ampio conto degli elementi rivelatori dello stato di alterazione.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha ricordato che, in caso di rifiuto del conducente di sottoporsi all’accertamento, non sussiste l’obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia, richiamando sul punto un consolidato orientamento di legittimità. Ha inoltre precisato che l’eventuale violazione dell’obbligo di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio, eccepibile solo fino alla sentenza di primo grado, senza che nella specie risulti sollevata tempestivamente.
Con riferimento al diniego della particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata congrua e logica, considerate le modalità della condotta di guida in un centro abitato e nelle ore della mattinata. Ha infine giudicato adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio, trattandosi di pena determinata nel minimo edittale, e corretto il diniego della non menzione della condanna, fondato sulla gravità della condotta valutata ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.