Videocolloqui e regime speciale: bilanciamento tra affettività e sicurezza (Cass. pen. Sez. I n. 26714 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis, comma 2 quater, lett. a), Ord. pen. non comprime il nucleo essenziale del diritto all’affettività del detenuto. La revoca dell’autorizzazione ai videocolloqui con il coniuge o i familiari non sottoposti al medesimo regime speciale è legittima solo se sorretta da un bilanciamento motivato tra il diritto all’affettività e le esigenze di sicurezza e di prevenzione dei contatti con l’organizzazione criminale di riferimento. Tale bilanciamento deve essere particolarmente rigoroso quando i familiari siano imputati nel medesimo procedimento per fatti inerenti alla medesima organizzazione criminosa, risultando in tal caso decisivo l’accertamento, almeno indiziario, della concreta e attuale operatività del sodalizio.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del dicembre 2025, ha respinto il reclamo proposto da un detenuto sottoposto al regime speciale avverso l’ordinanza con cui lo stesso Tribunale aveva revocato l’autorizzazione a effettuare videocolloqui con la moglie e il figlio.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione degli artt. 41-bis, comma 2 quater, lett. a) e b), e 28, comma 2, Ord. pen., per essere la motivazione ancorata a fatti antecedenti l’applicazione del regime e per il mancato confronto con l’effettività delle cautele; vizio di motivazione, per non avere il Tribunale esplicitato le ragioni del rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione propria delle limitazioni: l’art. 41-bis, comma 2 quater, lett. a), Ord. pen. prevede misure di elevata sicurezza interna ed esterna, finalizzate principalmente a prevenire i contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento. Proprio per tutelare l’affettività sono ammessi i colloqui con il coniuge e i familiari, anche se sottoposti al medesimo regime, ma in tal caso è necessario un bilanciamento particolarmente attento tra il diritto all’affettività e l’esigenza di evitare che il mezzo venga strumentalizzato al mantenimento dei contatti con l’organizzazione.

Il Collegio richiama l’insegnamento di Sez. I n. 7654 del 2015, secondo cui la sottoposizione al regime differenziato non esclude in via di principio l’autorizzazione ai colloqui visivi con altro detenuto legato da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza come la videoconferenza, atte a consentire la coltivazione della relazione parentale e a impedire comportamenti fra presenti pericolosi per la sicurezza. Richiama altresì Sez. I n. 6202 del 2026, che riconosce il diritto all’affettività anche quando il coniuge sia sottoposto a misura cautelare perché gravemente indiziato di appartenere alla medesima organizzazione, esigendo però un giudizio di bilanciamento particolarmente rigoroso.

Nel caso concreto i familiari non sono sottoposti al medesimo regime del ricorrente, ma sono imputati nel medesimo procedimento per fatti inerenti alla medesima organizzazione criminosa. Il bilanciamento è stato operato dal provvedimento impugnato, che ha valorizzato la circostanza che in regime di alta sicurezza l’imputato aveva già violato le prescrizioni, commettendo reati nel corso dei colloqui e aggirando i divieti: elemento ritenuto fondamentale per valutare il diritto all’affettività come recessivo, almeno in quella fase, rispetto alle esigenze di tutela della prova e di prevenzione di ulteriori reati.

Ne consegue il rigetto dei motivi: non sussiste né violazione di legge né vizio di motivazione, perché il Tribunale ha compiuto un bilanciamento motivato delle contrapposte esigenze, traendone una conclusione non palesemente illogica. Il ricorso è dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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