Riqualificazione in appello e incompetenza per materia (Cass. pen. n. 34957/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello, il giudice di secondo grado può dare al fatto una definizione giuridica più grave di quella enunciata nell’imputazione, ai sensi dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., purché non venga superata la competenza per materia del giudice di primo grado. Qualora la riqualificazione comporti l’attribuzione del reato a un giudice diverso e di grado superiore (es. tribunale collegiale in luogo di quello monocratico), il giudice di appello non può trattenere la cognizione nel merito, ma deve annullare la sentenza di primo grado e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la riformulazione dell’imputazione e l’eventuale nuovo giudizio davanti al giudice competente.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado, all’esito del giudizio abbreviato richiesto su direttissimo, dal Tribunale di Bari in composizione monocratica per i reati di concorso in furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma, riqualificava i fatti come rapina impropria aggravata (artt. 628, comma 2, e 110 cod. pen.), confermando nel resto la condanna. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 521-bis e 597 cod. proc. pen., nonché il vizio di incompetenza per materia, poiché la rapina aggravata è di competenza del tribunale in composizione collegiale, mentre il giudizio di primo grado era stato celebrato in composizione monocratica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Ha richiamato il disposto dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che consente al giudice di appello di dare al fatto una definizione giuridica più grave, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado. La Corte ha osservato che l’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., costituisce una deroga al principio del divieto di reformatio in peius solo sul piano della qualificazione giuridica, ma non può estendersi fino a legittimare un giudizio davanti a un giudice incompetente per materia. Nel caso di specie, la riqualificazione in rapina aggravata (reato punito con la reclusione non inferiore a cinque anni) determinava l’attribuzione della competenza al tribunale collegiale, ai sensi dell’art. 33-bis cod. proc. pen., mentre il primo grado era stato celebrato dal tribunale monocratico. La Corte di appello, una volta effettuata tale riqualificazione, non poteva entrare nel merito, ma avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’incompetenza per materia e annullare la sentenza di primo grado, trasmettendo gli atti al pubblico ministero per la riformulazione dell’imputazione e l’eventuale nuovo giudizio davanti al giudice competente. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari.
Implicazioni Pratiche
- Limite alla riqualificazione in appello: il difensore deve verificare se la riqualificazione giuridica operata dal giudice di appello, anche se più grave, determini il superamento della competenza per materia del giudice di primo grado; in tal caso, deve eccepire l’incompetenza e chiedere l’annullamento della sentenza, poiché il giudice di appello non può decidere nel merito un reato di competenza di un giudice diverso e di grado superiore.
- Incompetenza per materia e rito abbreviato: se il giudizio di primo grado si è svolto con rito abbreviato davanti al tribunale monocratico per un reato che, in base alla corretta qualificazione, è di competenza del tribunale collegiale, la nullità è assoluta e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado; il difensore deve sollevare l’eccezione sin dal primo grado, ma anche in appello o in cassazione, poiché la competenza per materia è inderogabile e incide sulla struttura del processo.
- Trasmissione degli atti al PM: in caso di annullamento per incompetenza per materia, la Cassazione trasmette gli atti al pubblico ministero affinché riformuli l’imputazione secondo la corretta qualificazione e, se del caso, richieda il giudizio davanti al giudice competente; il difensore deve pertanto attendere la nuova imputazione e il nuovo giudizio, che potrà svolgersi con il rito prescelto, se ancora ammissibile.
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Nota della Redazione
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