Libertà vigilata e motivazione apparente sull’attualità della pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. I n. 1940 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di sicurezza personali, il magistrato di sorveglianza deve accertare il permanere della pericolosità sociale del condannato, intesa come accentuata possibilità di commettere in futuro altri reati, valutando non solo la gravità dei fatti-reato già giudicati ma anche i fatti successivi e il comportamento tenuto durante e dopo l’espiazione della pena, alla stregua degli indici di cui all’art. 133 cod. pen., primo e secondo comma, globalmente valutati. È affetta da motivazione apparente l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, nel confermare la libertà vigilata, si limiti a richiamare la gravità di fatti risalenti nel tempo, la professione di innocenza dell’interessato — di per sé non sintomatica di pericolosità — e una generica indicazione di “contiguità” con ambienti malavitosi desunta da informative di polizia, priva di specificazione della natura delle informazioni e della loro valenza dimostrativa. Il giudice di merito che ometta di confrontarsi con una precedente pronuncia di legittimità che abbia escluso la pericolosità sociale del medesimo soggetto, limitandosi a rilevare la diversità strutturale tra misura di sicurezza e misura di prevenzione, non ancora il giudizio di attualità a elementi concreti.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con ordinanza dell’11.06.2024, ha confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che, dichiarata l’attuale pericolosità del condannato, aveva applicato la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata per un anno. La misura era stata disposta con la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale per reati in materia di armi e associazione di tipo mafioso, commessi nel 2013.

Nel condividere le valutazioni del Magistrato, il Tribunale ha richiamato la gravità del reato e il ruolo svolto dal condannato, ritenuto dimostrativo di contiguità con ambienti mafiosi, oltre alla professione di innocenza mantenuta nonostante le evidenze probatorie. Quanto all’annullamento, da parte della Corte di legittimità, del decreto applicativo della sorveglianza speciale, il Tribunale ha sottolineato la diversità strutturale tra misura di prevenzione e misura di sicurezza, rilevando che la sentenza dispositiva della libertà vigilata era divenuta irrevocabile dopo tale annullamento. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui tutte le misure di sicurezza personali richiedono, in sede di cognizione, l’accertamento della pericolosità sociale del autore del fatto e, in fase esecutiva, un nuovo accertamento del suo permanere da parte del magistrato di sorveglianza. Tale giudizio va condotto valutando la gravità dei fatti già giudicati, ma anche i fatti successivi e la condotta tenuta durante e dopo l’espiazione della pena, secondo gli indici dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 1 n. 1027 del 31.10.2018, dep. 2019; Sez. 1 n. 11055 del 02.03.2010).

Su questa base il Collegio ritiene fondato il ricorso. Il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente motivato in ordine ai concreti elementi di fatto che avrebbero determinato l’attuale permanenza della pericolosità sociale, essendosi limitato a evidenziare la gravità dei fatti risalenti al 2013.

Il giudizio di attualità risulta ancorato, oltre che alla professione di innocenza — di per sé sola non sintomatica di pericolosità — a una generica indicazione di “contiguità” con ambienti malavitosi ricavata dalle informative di polizia, priva di circostanziata specificazione. La Corte sottolinea la necessità di una maggiore precisazione non solo della natura delle informazioni utilizzate, ma anche della valenza dimostrativa a esse riconnessa.

Ulteriore profilo di censura riguarda l’omesso confronto con la sentenza di legittimità che aveva escluso la pericolosità sociale del medesimo soggetto in sede di prevenzione. Il Tribunale si è limitato a evidenziare la diversità strutturale delle due misure, senza indicare elementi concreti cui ancorare, nell’attualità, il presupposto applicativo della misura di sicurezza.

Si concretizza così il dedotto difetto motivazionale, poiché l’apparato argomentativo dell’ordinanza presenta un connotato fortemente assertivo e apparente. La motivazione apparente ricorre quando essa appaia disarmonica rispetto alle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni generiche, asserzioni indimostrate, affermazioni tautologiche e proposizioni prive di efficacia dimostrativa. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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