Violazione di sigilli: inammissibile il ricorso generico e reiterativo dell’appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 5629 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che riproponga censure già disattese in appello, senza un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata. La riproposizione delle medesime doglianze, già valutate e motivatamente respinte dal giudice di secondo grado, non integra un’effettiva denuncia di un errore logico o giuridico, ma si risolve in una mera reiterazione, priva della necessaria specificità. Tale principio si applica sia alle censure relative all’affermazione di responsabilità, sia a quelle concernenti il trattamento sanzionatorio e la richiesta di benefici di legge, tutte soggette all’onere di critica puntuale del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 349, secondo comma, cod. pen., per aver violato i sigilli apposti a un ciclomotore sottoposto a sequestro amministrativo. L’imputato era stato sorpreso alla guida del veicolo, nonostante l’esistenza del vincolo di indisponibilità, in più occasioni.

Avverso la sentenza d’appello, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto molteplici profili: l’affermazione della responsabilità penale, l’entità del trattamento sanzionatorio e il diniego dei benefici di legge.

La Motivazione della Corte

La Settima Sezione penale ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso relativo all’affermazione della responsabilità, rilevandone la radicale mancanza di specificità. Il ricorrente non ha offerto alcun riferimento critico al contenuto del provvedimento impugnato, che aveva invece adeguatamente motivato la responsabilità, valorizzando le risultanze processuali e gli elementi di fatto da cui era stata tratta la piena consapevolezza, in capo all’imputato, dell’esistenza del vincolo di indisponibilità.La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, secondo cui la censura difensiva del tutto priva di riferimenti critici al contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile. Ha inoltre ribadito, citando la giurisprudenza più recente (Sez. 3, n. 44882 del 2014), che è inammissibile il ricorso fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado: ciò sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito logicamente motivate, sia per la genericità di doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la censura è stata considerata del tutto generica, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la specifica motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato come la pena fosse stata determinata nel minimo edittale. Analogamente, la mera richiesta di concessione dei benefici di legge è stata ritenuta inammissibile per la sua assoluta genericità, non essendo stata accompagnata da alcuna argomentazione idonea a contrastare le ragioni del diniego.

La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisando elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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