Reato continuato in executivis: il decorso del tempo è elemento decisivo (Cass. pen. Sez. VII n. 2106 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali. Il giudice dell’esecuzione, richiesto dell’applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., deve verificare se i reati esaminati siano collegati da un rapporto di immediata e diretta connessione psicologica e teleologica ad un disegno criminoso unitario. Non è di per sé decisiva, in difetto di ulteriori e più pregnanti elementi, la brevità dell’intervallo cronologico tra i diversi episodi criminosi. La misura cautelare limitativa della libertà personale subita tra i reati separatamente giudicati non esclude di per sé l’identità del disegno criminoso.
Il Fatto
Con ordinanza del 28 giugno 2024 la Corte d’Appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza presentata nell’interesse di un condannato, tendente al riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi, rispettivamente confermata dalla Corte d’Appello di Lecce e parzialmente riformata in due successivi giudizi di appello.
Avverso il provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione di legge degli artt. 81 cod. pen., 24 Cost. e art. 6 CEDU, oltre alla carenza di motivazione. La difesa contestava il rilievo dato alla risalenza temporale del primo reato rispetto ai successivi e valorizzava l’identità di modus operandi e di luogo di occultamento dello stupefacente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, escludendo il denunciato vizio di violazione di legge. Il passaggio centrale muove dal principio per cui, in tema di continuazione, il decorso del tempo è un dato decisivo: in assenza di altri elementi, quanto più ampio è l’intervallo fra le violazioni, tanto più improbabile diviene la sussistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. IV n. 34756 del 17.05.2012).
Il giudice dell’esecuzione non si è limitato a un rilievo automatico. La Corte ricorda che questi deve accertare il rapporto di immediata e diretta connessione psicologica e teleologica a un disegno criminoso unitario, e che la sola brevità dell’intervallo cronologico tra gli episodi non è, di per sé, decisiva in difetto di ulteriori elementi (Sez. V n. 1505 del 30.09.1992). Il provvedimento impugnato ha valorizzato in negativo il fatto che fra i reati erano trascorsi circa nove mesi, dando a tale dato un rilievo del tutto corretto.
Quanto alla misura cautelare applicata tra i fatti, la Corte richiama il costante orientamento secondo cui la detenzione o altra misura limitativa della libertà personale subita tra reati separatamente giudicati non è di per sé idonea ad escludere l’identità del disegno criminoso, né esime il giudice dalla verifica concreta degli elementi rivelatori della preordinazione di fondo (Sez. I n. 37832 del 05.04.2019).
Anche sotto tale profilo il provvedimento non è incorso in vizi: ha evidenziato che i fatti erano stati commessi in contesti soggettivi diversi, oltre che in contesti temporali non contigui. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato