Licenziamento autoferrotranvieri nullo se irrogato senza Consiglio di disciplina (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20537 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del r.d. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa. In applicazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015 — nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale — alla declaratoria di nullità consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione. La sanzione adottata dal datore, divenuto carente di potere per effetto della richiesta di decisione da parte dell’organo collegiale “terzo”, rientra nella categoria delle nullità di protezione.
Il Fatto
Il lavoratore, conducente di autobus, è stato licenziato per un addebito disciplinare. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del tribunale, ha dichiarato risolto il rapporto e condannato il datore al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto.
La corte territoriale ha ritenuto il fatto dimostrato — la vendita di un biglietto già vidimato e l’incasso dell’importo con maggiorazione — sulla base di una relazione investigativa e di prova testimoniale, inquadrandolo in una prassi sistemica e reputando proporzionato il licenziamento. Ha inoltre escluso che le violazioni delle garanzie procedurali dell’art. 53 r.d. n. 148 del 1931 rilevassero, ai sensi dell’art. 18, comma 6, legge n. 300 del 1970, salvo il caso di difetto di giustificazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della nullità del licenziamento disciplinare nel settore autoferrotranvieri, regolato dalla normativa speciale. Il primo motivo del ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 53 r.d. n. 148 del 1931 e delle relative garanzie procedurali.
Il Collegio richiama la Sez. L n. 604 del 10.01.2025, che in fattispecie analoga ha affermato la nullità del licenziamento irrogato dopo la tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, per violazione di norma imperativa. Da tale declaratoria deriva la reintegrazione, secondo l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha esteso la tutela oltre le sole ipotesi di nullità testuale.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama ulteriori precedenti conformi: Cass. sez. lav. n. 23997 del 06.09.2024, Cass. sez. lav. n. 2859 del 31.01.2024 — promosse contro lo stesso datore di lavoro — e Cass. sez. lav. n. 15355 del 03.05.2023. Viene inoltre evocata la Sez. L, ordinanza n. 6765 del 07.03.2023, secondo cui l’art. 53 prevede una procedura articolata in più fasi: contestato l’opinamento del direttore circa la sanzione, ove il lavoratore richieda la decisione del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento spetta solo a quest’ultimo, organo collegiale “terzo”.
Conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria delle nullità di protezione. Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza impugnata, non essendosi attenuta al principio, va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.