Straordinario pubblico impiego: serve la previa autorizzazione del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13052 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, alla luce della disciplina della contrattazione collettiva dei diversi comparti, il diritto del dipendente al compenso per il lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione del datore di lavoro. Un’autorizzazione implicita è configurabile solo quando la protrazione dell’orario discenda dall’organizzazione imposta dallo stesso datore di lavoro, ovvero quando ricorrano situazioni di necessità e di urgenza che richiedono un intervento immediato e giustificano l’emanazione successiva dell’atto autorizzativo. Non è remunerabile il prolungamento frutto di libera determinazione del dipendente e non collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate; né basta fare leva sulle competenze del servizio di assegnazione, occorrendo che la prestazione avvenga nell’ambito di specifiche e individuate attività cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare.

Il Fatto

Il dipendente di un ente regionale, addetto al settore della protezione civile, agisce nei confronti dell’ente per ottenere il pagamento delle somme maturate a titolo di straordinario diurno per il periodo da aprile 2011 a dicembre 2013. Il ricorrente assume che l’ente stesso abbia riconosciuto il proprio debito, qualificandolo come debito fuori bilancio per l’attività eccedente l’orario normale.

Il Tribunale rigetta la domanda. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza dell’8 luglio 2020, riforma la pronuncia solo quanto al regolamento delle spese, disponendone la compensazione, e conferma il rigetto nel merito: non sono provati gli elementi costitutivi del diritto, in particolare la previa autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario. Il dipendente ricorre per cassazione con un unico motivo; l’ente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., il vizio di motivazione e la violazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE e dell’art. 2, d.lgs. n. 66/2003. Sostiene che la disciplina che esonera i servizi di protezione civile dai vincoli in materia di orario di lavoro debba leggersi nel senso dell’ammissibilità di una autorizzazione implicita, trattandosi di servizio indispensabile e di compiti irrinunciabili, valendo anche un riconoscimento successivo.

La Corte ritiene il motivo non fondato. La pronuncia impugnata non si discosta dall’orientamento consolidato secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo straordinario esige la previa autorizzazione del datore. Il principio, affermato a partire da Cass. n. 2509/2017, non è smentito dalle pronunce che hanno riconosciuto ex art. 2126 cod. civ. il diritto al compenso in fattispecie in cui, ferma la preventiva autorizzazione, la stessa era risultata illegittima per contrasto con i vincoli di spesa o con le previsioni della contrattazione collettiva (cfr. Cass. n. 23506/2022 e Cass. n. 17912/2024).

Gli arresti richiamati ribadiscono che non è remunerabile il prolungamento frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio previamente vagliate. Ne segue che un’autorizzazione implicita è configurabile solo se la protrazione deriva dall’organizzazione imposta dallo stesso datore di lavoro, come in Cass. n. 4574/2025. Si può prescindere dalla previa autorizzazione, inoltre, nei casi di necessità e urgenza che richiedono un intervento immediato e giustificano l’atto autorizzativo successivo.

La Corte precisa che non basta invocare le competenze del servizio di assegnazione, nella specie quello della protezione civile. Occorre, come già affermato in fattispecie analoga (Cass. n. 5437/2025), che la prestazione avvenga nell’ambito di specifiche e individuate attività cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare: attività alle quali il ricorrente non fa alcun cenno, limitandosi a richiamare atti successivi dell’ente, che la Corte territoriale ha ritenuto meramente ricognitivi della durata della prestazione, ma non idonei a dimostrare un’autorizzazione alla protrazione dell’orario.

Il ricorso, pur denunciando formalmente la violazione delle norme indicate, contesta nella sostanza l’accertamento di fatto ed è pertanto inammissibile, perché volto a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze processuali. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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