Domanda reiterata di protezione internazionale e divieto di espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 31888 del 07.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione dello straniero, il giudice di pace che decida sull’opposizione al decreto prefettizio deve valutare il fatto della presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale, intervenuta prima della notifica del provvedimento espulsivo. L’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 25/2008 attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale anche in caso di domanda reiterata. Il limite di cui al comma 2 opera soltanto nelle ipotesi tassative ivi previste, tra cui la domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento o dopo la decisione definitiva sulla prima domanda reiterata. L’omesso esame di tale fatto integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ed è decisivo ai fini della sospensione dell’efficacia del decreto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato davanti al Giudice di Pace di Latina il decreto di espulsione emesso dal Prefetto, fondato sull’ingresso nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e sulla presenza illegale, con esclusione dei presupposti di cui all’art. 19 TU I e all’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008. Il giudice di pace ha respinto l’opposizione, rilevando che la domanda di protezione internazionale era stata respinta e che non era stata prodotta documentazione idonea a certificare un rapporto di lavoro.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla dedotta inespellibilità conseguente alla presentazione di una seconda domanda di protezione internazionale, ancora in attesa di convocazione davanti alla Commissione territoriale al momento della notifica del decreto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente la parte finale del primo motivo, il secondo e il terzo, perché tutti si riferiscono al medesimo assunto: la condizione di inespellibilità derivante dalla domanda reiterata. Il ricorrente aveva rappresentato di aver presentato una prima domanda nel 2016, respinta, e una seconda domanda nel 2022, senza essere stato convocato dalla Commissione territoriale, come da comunicazioni inviate alla Questura rimaste senza esito.
Il Collegio ritiene fondato il motivo collegato all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omessa considerazione del fatto della presentazione della seconda domanda. Il giudice di pace si è limitato a richiamare il rigetto della prima istanza, senza esaminare la domanda successiva, così omettendo un fatto decisivo per il giudizio sull’espellibilità.
La Corte chiarisce che l’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 pone limiti al divieto di espulsione in caso di reiterazione, ma tali limiti sono tassativi. Richiamando il proprio precedente (Sez. I n. 24138 del 2024), il Collegio afferma che il diritto di rimanere nel territorio sussiste anche in caso di domanda reiterata, salvo che questa sia presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, già emesso, o dopo la declaratoria definitiva di inammissibilità o infondatezza della prima domanda reiterata.
Il giudice di pace avrebbe pertanto dovuto tenere conto della domanda reiterata, presentata prima della notifica del decreto, anche ai soli fini della sospensione dell’efficacia del provvedimento, in attesa della definizione del procedimento. Restano assorbiti gli altri motivi, compresa la censura di violazione dell’art. 18 d.P.R. n. 445/2000, superata dalla presenza dell’attestazione di conformità, e quella relativa all’art. 8 CEDU. La sentenza è cassata con rinvio al Giudice di Pace di Latina, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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