Canoni demaniali delle autorità portuali non imponibili ai fini Ires ante 2022 (Cass. civ. Sez. V n. 7693 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
I canoni percepiti dalle autorità portuali per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti a Ires per i periodi d’imposta anteriori al 2022. La loro percezione costituisce esercizio di funzioni statali, riconducibile all’art. 74 T.u.i.r., che esclude dall’imposta gli enti gestori di demanio collettivo e qualifica come non commerciale l’esercizio di funzioni pubbliche. La decisione della Commissione europea del 4.12.2020, che ha qualificato l’esenzione come aiuto di Stato esistente incompatibile con il mercato interno, ne impone la soppressione per il futuro, ma non il recupero delle imposte non versate, per ragioni di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento. La successiva normativa italiana, che ha reso imponibili i canoni dal 1° gennaio 2022 facendo salve le condotte anteriori e negando il rimborso, non è applicabile alle annualità pregresse.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate impugnava in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia aveva rigettato il proprio appello, confermando l’annullamento degli avvisi di accertamento notificati a un’autorità portuale. Gli atti impositivi recuperavano a tassazione, a titolo di redditi diversi, i canoni percepiti per la concessione di beni demaniali marittimi, con riprese di importo rilevante per le annualità 2009, 2010 e 2011.

Il giudice di appello aveva escluso la tassabilità dei canoni, qualificando l’attività concessoria come esercizio di un pubblico potere, analogo a quello di ogni ente territoriale che amministra beni demaniali. La questione approdava in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione soggettiva dell’ente. La legge n. 84/1994 ha istituito le autorità portuali come persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria, subentrate ai preesistenti enti portuali. Le riforme successive, dal d.l. n. 223/2006 al d.lgs. n. 169/2016, hanno delineato la natura di enti pubblici non economici, sottoposti al potere di vigilanza e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Sul piano fiscale, l’art. 74 T.u.i.r., vigente ratione temporis, esclude dall’imposta gli enti gestori di demanio collettivo e stabilisce che non costituisce esercizio di attività commerciale l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici. Le funzioni delle autorità portuali, che rilasciano le concessioni demaniali ai sensi dell’art. 36 cod. nav., sono riconducibili a tale alveo. La stessa legge n. 296/2006, all’art. 1, comma 993, ha escluso i canoni demaniali dall’Iva in ragione della natura di enti pubblici non economici.

La Corte richiama l’indirizzo consolidato: le Sezioni Unite n. 4925/2013 hanno affermato che i canoni non sono soggetti a Irpeg quando gli enti agiscono in veste di pubblica autorità; le pronunce nn. 11258 e 11261/2015 hanno confermato l’esclusione della tassabilità; le decisioni nn. 6716, 6717/2020 e la ordinanza n. 27035/2021 hanno ribadito che i canoni non sono soggetti né a Iva né a Ires, salvo che l’amministrazione dimostri in concreto che le riprese concernano attività di impresa esercitata fuori degli scopi istituzionali.

La Corte esamina poi il quadro euro-unitario. La decisione della Commissione del 4.12.2020 ha qualificato l’esenzione dall’Ires come aiuto di Stato incompatibile, ma l’ha classificata come aiuto “esistente”, con obbligo di soppressione per il futuro e senza recupero. Il Tribunale UE, con la sentenza del 20.12.2023, ha confermato la decisione quanto ai canoni di concessione. Poiché gli aiuti esistenti possono essere erogati fino alla decisione d’incompatibilità, e questa non ha effetto retroattivo, la decisione non impone il recupero delle imposte non versate per le annualità pregresse.

La normativa introdotta dal d.l. n. 68/2022, che ha reso imponibili i canoni dal 1° gennaio 2022 facendo salve le condotte anteriori e negando il rimborso, non è applicabile alla fattispecie. La Corte rigetta quindi il ricorso, condanna l’amministrazione alle spese e ritiene non necessario accogliere la richiesta di rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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