Legittimazione del socio alla riassunzione dopo rinvio ex art 622 (Cass. civ. Sez. III n. 25782 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In seguito all’annullamento delle sole statuizioni civili e al rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., la legittimazione a riassumere il giudizio dinanzi al giudice civile competente per valore spetta a chi si era costituito parte civile nel processo penale, trattandosi di condizione dell’azione, distinta dalla fondatezza nel merito. La qualità di persona danneggiata dal reato non coincide con quella di persona offesa: mentre questa è solo la titolare dell’interesse protetto dalla norma penale, la prima può essere chiunque abbia subito, in conseguenza dell’azione delittuosa, un qualsivoglia danno civile. Ne deriva, sul piano processuale, che la costituzione di parte civile è sufficiente a fondare la legittimazione a riassumere il giudizio; sul piano sostanziale, il socio-amministratore può dedurre il danno direttamente incidente sulla propria sfera patrimoniale e personale. In sede di legittimità, infine, il sindacato sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale, restando insindacabile l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice del merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova, in sede penale, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione per prescrizione del reato di appropriazione indebita contestato al ricorrente, mantenendo però le statuizioni civili, con condanna generica al risarcimento e provvisionale immediatamente esecutiva in favore della società e del controricorrente. Su ricorso dell’imputato, tali statuizioni furono annullate dalla Cassazione, che rinviò al giudice civile competente per valore in grado d’appello.

Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Genova, Sezione civile, il ricorrente è stato condannato al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma pari all’importo oggetto dell’indebita appropriazione, detratto quanto già versato in esecuzione della sentenza penale di primo grado. Propone quindi ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui resistono la società e il controricorrente con unico controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censura il riconoscimento della legittimazione attiva in proprio del controricorrente, assumendo che i rapporti tra le parti sarebbero esclusivamente societari. La Corte rigetta la doglianza: la Corte territoriale ha individuato il titolo di legittimazione nella circostanza che il controricorrente si era costituito parte civile nel giudizio penale, condizione sufficiente a riassumere la causa dopo il rinvio ex art. 622 cod. proc. pen..

La motivazione, ancorché sintetica, non presenta alcuna delle gravi lacune — totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, obiettiva incomprensibilità — che sole consentono il sindacato di legittimità dopo la riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come precisato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.

La Corte aggiunge un rilievo sostanziale: la qualità di persona offesa è circoscritta alla società, ma ciò non esclude che il controricorrente, amministratore e socio della persona giuridica vittima del reato, potesse dedurre di aver subito, in conseguenza del fatto dannoso, un danno direttamente incidente sulla sua sfera giuridica patrimoniale e personale.

I motivi dal secondo al quarto, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili: pur formalmente intestati come vizi di violazione di legge e di motivazione, essi attengono nella sostanza a profili di fatto e tendono a provocare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello del giudice territoriale. L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità.

La Corte richiama la condotta composita accertata dalla Corte d’appello: l’anticipazione con carta di credito personale delle somme per gli acquisti presso i fornitori; l’inserimento in contabilità della fattura come pagata in contanti, con contestuale prelievo dalla cassa della società; l’annotazione della fattura passiva come pagata per contanti in difetto dell’effettivo versamento. Ne risulta il danno conseguente all’indicazione di un saldo cassa in realtà non presente. Anche il quinto motivo, relativo al regolamento delle spese, è dichiarato inammissibile, poiché presupponeva l’accoglimento delle altre doglianze. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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