Licenziamento disciplinare nel pubblico impiego: il giudice del lavoro può usare come prova atipica i fatti del processo penale, anche non definitivo (Cass. lav. 24241/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 24241/2026, data di pubblicazione 30 luglio 2026 (R.G.N. 145/2026) – Presidente Annalisa Di Paolantonio, Relatore Dario Conte.
Il principio di diritto
Nel giudizio sul licenziamento disciplinare, il giudice del lavoro può porre a fondamento del proprio convincimento, quanto meno come prova atipica, i fatti accertati e le fonti di prova assunte nel processo penale e documentate dalla relativa sentenza, anche non definitiva, ai fini dell’autonomo accertamento dell’illecito disciplinare, a prescindere dal giudicato penale e senza che ne derivi alcuna inversione dell’onere della prova o lesione del diritto di difesa, ben potendo l’incolpato dare evidenza dell’eventuale erroneo riporto della fonte di prova.
Il fatto
Un operatore tecnico di un ente pubblico di ricerca (INAF) era stato licenziato senza preavviso, ai sensi dell’art. 55-quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165/2001, per fatti di rilevanza penale – l’accesso abusivo alla casella di posta elettronica altrui e l’invio di messaggi diffamatori con usurpazione dell’identità del direttore generale dell’Ente – per i quali era intervenuta condanna penale, non definitiva, per due dei quattro reati contestati. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma rigettavano l’impugnazione del licenziamento.
Il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi, lamentando in particolare che i giudici di merito avessero recepito le risultanze della sentenza penale non definitiva senza un’autonoma valutazione e con inversione dell’onere probatorio.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che, mancando nell’ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice può fondare il convincimento anche su prove atipiche; tra queste rientrano le fonti di prova alle quali la sentenza penale – anche non definitiva – fa riferimento, documentandone il contenuto. Salvo i casi di efficacia del giudicato penale (artt. 651 e ss. c.p.p.), il giudice civile può e deve vagliare autonomamente gli atti del procedimento penale a prescindere dall’esito, e finanche in caso di assoluzione, ove i fatti conservino rilevanza disciplinare; ciò non comporta inversione dell’onere probatorio né lesione del diritto di difesa, ben potendo l’incolpato dimostrare l’eventuale erroneo riporto della fonte di prova. Nella specie la Corte territoriale ha compiuto un autonomo apprezzamento dei fatti.
Il secondo motivo è inammissibile: sotto la veste della violazione di legge investe l’interpretazione della delibera attributiva del potere disciplinare (giudizio di merito); inoltre, il carattere imperativo delle regole sulla competenza per i procedimenti disciplinari (artt. 55 e 55-bis del d.lgs. n. 165/2001) attiene al principio di terzietà – la distinzione organizzativa tra l’ufficio competente e la struttura del dipendente – e non alle regole procedimentali interne dell’UPD, sicché la sostituzione di un componente, in assenza di violazione della terzietà o del diritto di difesa, non determina la nullità della sanzione (Cass. n. 20721/2019). Il terzo e il quarto motivo sono del pari inammissibili, poiché, sotto l’apparente violazione di legge, censurano accertamenti di fatto (il momento della notizia circostanziata dell’illecito e la gravità e proporzionalità della sanzione), riservati al giudice di merito.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INAF, liquidate in euro 5.000,00, compensate integralmente nei confronti dell’INPS.
Implicazioni pratiche
Nel licenziamento disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato, l’Amministrazione e il giudice possono valorizzare i fatti e le prove del processo penale – anche non definitivo, e persino in caso di assoluzione se i fatti conservano rilevanza disciplinare – come prova atipica, purché sottoposti al contraddittorio e ad autonomo apprezzamento, senza inversione dell’onere della prova. Sul piano organizzativo, l’imperatività delle regole sulla competenza disciplinare tutela la terzietà dell’UPD, non le sue regole interne di funzionamento: la sostituzione dei componenti per conflitto di interesse non vizia la sanzione se restano salvi terzietà e diritto di difesa. Le censure sulla tempestività della contestazione e sulla proporzionalità, se investono l’accertamento del fatto, non sono deducibili come violazione di legge.
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