Responsabilità sanitaria: senza nesso causale tra ritardo diagnostico e danno non c’è risarcimento, e il ricorso deve rispettare l’autosufficienza (Cass. 10573/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 10573/2026, pubblicata il 21 aprile 2026 (R.G.N. 25037/2023) — camera di consiglio del 19 marzo 2026, Presidente Antonietta Scrima, Relatore Vittoria Amirante.

Il principio di diritto

In tema di responsabilità sanitaria, l’accertato ritardo diagnostico non fonda il risarcimento se manca il nesso causale con il danno lamentato; il ricorso per cassazione che denunci l’omessa pronuncia su una domanda o l’acritico recepimento della consulenza tecnica d’ufficio deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando i termini esatti della domanda e i passaggi salienti della consulenza e delle critiche già mosse nel giudizio di merito.

Il fatto

Gli eredi di una paziente agivano, iure proprio e iure hereditatis, contro l’Azienda Ospedaliera per il risarcimento dei danni conseguenti alla tardiva diagnosi di una neoplasia, non rilevata in occasione di un controllo di prevenzione, che avrebbe favorito l’aggravamento della patologia e condotto al decesso. Il Tribunale di Palermo rigettò le domande; la Corte d’appello di Palermo confermò, per insussistenza del nesso causale tra il ritardo diagnostico — pur accertato — e il decesso. Gli eredi ricorsero per cassazione con due motivi.

La motivazione

In via preliminare, il controricorso dell’Azienda è dichiarato inammissibile per tardività: ai sensi dell’art. 370 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, il deposito andava effettuato entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso. Il primo motivo — omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulla domanda iure hereditatis di danno da violazione del diritto della paziente all’autodeterminazione, ciòè a conoscere la propria patologia — è inammissibile: i ricorrenti non hanno rispettato il principio di specificità e autosufficienza, non riportando i termini esatti in cui la domanda era stata proposta e rigettata in primo grado, né le censure svolte in appello. Il secondo motivo — vizio di motivazione per acritico recepimento di una consulenza tecnica asseritamente contraddittoria — è in parte inammissibile e in parte infondato: il vizio di contraddittorietà deve essere intrinseco alla sentenza e non può riferirsi a un parametro esterno come la consulenza; e, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato è limitato al “minimo costituzionale” (motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria), qui insussistente, avendo la sentenza un corredo argomentativo articolato e coerente, fondato su plurimi elementi a sostegno dell’assenza del nesso causale. Chi lamenta l’acritica adesione alla consulenza deve, per autosufficienza, trascrivere i passaggi salienti e le critiche già mosse al giudice di merito.

Esito: rigetta il ricorso; nulla per le spese (controricorso inammissibile per tardività).

Implicazioni pratiche

Nella responsabilità sanitaria da ritardo diagnostico il risarcimento presuppone la prova del nesso causale tra l’errore e il danno; l’accertamento di merito, se congruamente motivato sulla base della consulenza tecnica, non è rivedibile in cassazione. Il ricorso deve rispettare rigorosi oneri di autosufficienza: chi denuncia l’omessa pronuncia o l’adesione acritica alla consulenza deve riportare per esteso domande, passaggi della relazione e critiche già proposte nel merito. Va inoltre ricordato il termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *