Cooperative: scioglimento automatico incostituzionale (Corte cost. n. 116/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che imponeva lo scioglimento per atto dell’autorita’ delle cooperative che si sottraggono ai controlli, con l’obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici. Si tratta dell’articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 220 del 2002: al posto dello scioglimento l’autorita’ di vigilanza deve ora nominare un commissario.
La norma. Le societa’ cooperative sono sottoposte a una vigilanza pubblica che serve ad accertare i requisiti mutualistici. Dal 2018 la disposizione prevedeva che l’ente che si sottrae ai controlli fosse cancellato dall’albo nazionale degli enti cooperativi e sciolto per atto dell’autorita’, con devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici. La stessa identica conseguenza valeva per le cooperative che non rispettano le finalita’ mutualistiche. Fra il 2012 e il 2017, invece, la sottrazione ai controlli era punita solo con una sanzione in denaro.
Il caso. Una cooperativa non aveva dato riscontro alla richiesta del revisore di prendere contatti per avviare la vigilanza, ne’ alla successiva diffida. Entrambe le comunicazioni erano state inviate alla casella di posta elettronica certificata della societa’. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, non essendo arrivate osservazioni, nel 2023 ha disposto lo scioglimento con nomina di un commissario liquidatore. Il provvedimento e’ stato impugnato davanti al giudice amministrativo e la vicenda e’ arrivata al Consiglio di Stato.
Il dubbio del giudice. Il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e si e’ rivolto alla Corte. Per il giudice lo scioglimento e’ una sanzione, e una sanzione deve essere proporzionata all’illecito. Qui invece la legge trattava allo stesso modo due situazioni molto diverse: la cooperativa priva dello scopo mutualistico e quella che si era limitata a non rispondere al revisore. La misura, inoltre, era automatica, non graduabile e di eccezionale severita’. I parametri indicati erano gli articoli 3 e 45 della Costituzione, oltre a norme europee.
Il ragionamento della Corte. La Corte ricorda che l’articolo 45 della Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione, ne chiede la promozione e ne assicura il carattere con opportuni controlli. Il fine perseguito dalla vigilanza e’ quindi legittimo. Sproporzionato e’ lo strumento. La condotta punita era troppo ampia: comprendeva sia i comportamenti attivi e fraudolenti, sia la semplice negligenza di chi non controlla la PEC. Bastava non rispondere a due comunicazioni per arrivare allo scioglimento. Potevano cosi’ essere sciolte anche cooperative che, se controllate, sarebbero risultate in regola. La Corte respinge la tesi dell’Avvocatura dello Stato secondo cui la mancata collaborazione dimostrerebbe da sola l’assenza dello scopo mutualistico. Osserva poi che esistevano strumenti meno drastici, gia’ presenti nell’ordinamento, e che gli effetti dello scioglimento ricadono su tutti i soci, che possono perfino ignorare l’inerzia del legale rappresentante, incidendo sul loro diritto di fare impresa e, per chi lavora nella cooperativa, sul diritto al lavoro.
La sanzione sostitutiva. Una decisione solo demolitoria avrebbe lasciato senza risposta la sottrazione ai controlli. La Corte ha percio’ sostituito la sanzione: l’autorita’ di vigilanza nomina un commissario ai sensi dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati. Il legislatore resta libero di individuare in futuro una soluzione diversa, purche’ rispettosa dei principi costituzionali. Sono state invece dichiarate inammissibili le questioni fondate sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, perche’ il giudice non ha spiegato perche’ la materia rientrerebbe nel diritto dell’Unione.
Cosa cambia in pratica. La cooperativa che non collabora con il revisore non viene piu’ sciolta in modo automatico e non perde il patrimonio. Riceve un commissario, che prende il posto degli amministratori per consentire lo svolgimento della vigilanza. Se dal controllo emerge la mancanza dei requisiti mutualistici, lo scioglimento resta possibile in base alle regole del codice civile. Resta ferma anche la responsabilita’ penale prevista per chi ostacola intenzionalmente l’attivita’ di vigilanza. Per i soci viene meno il rischio di perdere l’impresa per una PEC non letta.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/116