Licenziamento ritorsivo dopo rifiuto del part time e tutela reintegratoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18547 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento motivato dall’esigenza di trasformare il rapporto da tempo parziale a tempo pieno, o viceversa, è ingiustificato perché adottato in violazione dell’art. 8, primo comma, d.lgs. n. 81/2015. Il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del part time, ancorché formalmente ammantato da un giustificato motivo oggettivo, è ritorsivo quando risulti mosso dall’esclusivo e determinante fine di eludere il divieto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 81/2015, reagendo in modo arbitrario a un comportamento legittimo del lavoratore. Al licenziamento ritorsivo, riconducibile a un caso di nullità del recesso ai sensi dell’art. 1345 cod. civ., si applica la tutela reintegratoria dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, norma dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 22/2024 della Corte costituzionale limitatamente alla parola «espressamente».
Il Fatto
Una società datrice di lavoro licenzia un dipendente addetto al reparto macelleria per giustificato motivo oggettivo, adducendo il costante andamento negativo del reparto. Il provvedimento segue di poco il rifiuto opposto dal lavoratore alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
Il Tribunale accerta l’insussistenza del motivo oggettivo, ma la Corte d’appello, in riforma parziale, ordina la reintegrazione e il risarcimento del danno, ravvisando nella manifesta insussistenza del motivo addotto la prova della esclusiva finalità ritorsiva del recesso. La società propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta l’esame delle prove e il superamento dei limiti del sindacato giudiziale sulle scelte imprenditoriali. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura attiene alla selezione e valutazione delle prove e si risolve nella richiesta di una rivalutazione dei fatti, non consentita oltre i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.
La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, oppure ponga a base della decisione fatti erroneamente ritenuti notori. Nella specie la Corte d’appello ha analizzato i dati di bilancio e ne ha tratto non la crisi addotta, ma la crescita del fatturato e del numero di clienti del reparto.
Il secondo motivo investe il profilo sanzionatorio. La Corte distingue nettamente due fattispecie: il licenziamento motivato dall’esigenza di trasformazione dell’orario è ingiustificato per violazione dell’art. 8, primo comma, d.lgs. n. 81/2015; il licenziamento intimato dopo il rifiuto del part time, coperto da un g.m.o. per crisi insussistente, è invece ritorsivo, perché diretto a eludere quel divieto attraverso una reazione arbitraria al comportamento legittimo del lavoratore.
Quanto alle conseguenze, il licenziamento ritorsivo è nullo perché illecito, derivando dalla disciplina dell’art. 1345 cod. civ.; esso può quindi ricondursi a un caso di nullità espressamente previsto dalla legge. La Corte richiama la sentenza n. 22/2024 della Consulta, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 proprio limitatamente alla parola «espressamente»: il licenziamento per motivo ritorsivo rientra oggi tra i casi di nullità che conducono alla tutela reintegratoria piena.
Il terzo motivo censura il ragionamento presuntivo, ma è dichiarato inammissibile perché contesta il risultato delle inferenze, non la violazione delle regole dell’art. 2729 cod. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato aggravato.
Nota della Redazione
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