Licenziamento per giusta causa e sindacato sulla proporzionalità in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22194 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto all’illecito disciplinare è censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., mediante la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non con la violazione di legge. La “giusta causa” di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. integra una clausola generale, la cui sussunzione secondo standards conformi ai valori dell’ordinamento è sindacabile in Cassazione per pertinenza e coerenza del giudizio, purché il ricorrente specifichi il parametro normativo e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che assume in contrasto. Sulle conseguenze economiche del recesso illegittimo, la sentenza Corte cost. n. 194/2018 ha eliminato dal testo dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 la misura rigida del risarcimento, rendendo la disciplina sostanzialmente sovrapponibile a quella previgente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e la società datrice, a decorrere dal licenziamento intimato nel febbraio 2017, condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre a rateo di tredicesima, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso.

Avverso la decisione la società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso; la terza società intimata non ha svolto attività difensiva. La questione centrale investe la qualificazione della condotta contestata e le conseguenze economiche del recesso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. in relazione agli artt. 2105, 1175 e 1375 cod. civ., è dichiarato inammissibile. Il giudice di merito aveva ritenuto provati i fatti contestati — l’accettazione della carica di consigliere in una società terza e l’omessa informazione su circostanze relative all’acquisizione di un cliente — ma aveva giudicato la sanzione espulsiva non proporzionata all’entità dell’illecito.

La Corte ribadisce che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. va dedotto indicando non solo le norme asseritamente violate, ma anche le specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, così da prospettare una valutazione comparativa tra opposte soluzioni. La ricorrente omette di individuare il parametro normativo al quale il giudice di appello avrebbe ancorato la verifica della giusta causa, limitandosi a contestare la valutazione di non proporzionalità.

Richiamando un consolidato orientamento (Cass. n. 12789 del 2022, Cass. n. 7426 del 2018, Cass. n. 31155 del 2018, Cass. n. 25144 del 2010), la Corte ricorda che l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi integrativi del parametro normativo e della loro attitudine a costituire giusta causa si pone sul piano del giudizio di fatto, incensurabile se privo di errori logici o giuridici. Il giudizio di proporzionalità è censurabile solo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. n. 8293 del 2012, Cass. n. 21965 del 2007), denuncia neppure formalmente formulata.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono inammissibili per difetto di pertinenza. Il lavoratore, assunto nel dicembre 2015, ricade ratione temporis nella disciplina dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, che la sentenza impugnata ha correttamente applicato, in conformità alle conclusioni della domanda originaria. La sentenza Corte cost. n. 194/2018 ha eliminato dal testo la misura rigida del risarcimento, rendendo la disciplina sostanzialmente sovrapponibile a quella dell’art. 18, comma 5, legge n. 300/1970, il che esclude la configurabilità delle violazioni denunciate.

All’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite e al pagamento del raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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