Imposta unica scommesse: bookmaker estero obbligato in solido col CTD (Cass. civ. Sez. V n. 22196 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il centro di trasmissione dati che opera per conto di un bookmaker estero privo di concessione, poiché svolge un’attività di gestione delle scommesse che ne costituisce il presupposto impositivo, pur non partecipando al rischio del contratto. La solidarietà tra bookmaker e ricevitoria è paritetica e non dipendente, perché entrambi concorrono all’esercizio dell’attività di raccolta. L’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del 2010 ha natura interpretativa, non sanzionatoria, e non contrasta con gli artt. 49 e 56 TFUE: esso si applica indistintamente agli operatori nazionali ed esteri, senza discriminazioni. Il legittimo affidamento del bookmaker estero non è configurabile quanto alle annualità successive al 2011, né sussiste alcuna obiettiva incertezza normativa.

Il Fatto

Una società di scommesse con sede a Malta era attinta da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva preteso, per l’annualità 2012, l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre interessi e sanzioni, in qualità di coobbligato solidale con il centro di trasmissione dati già cessato.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso della contribuente; anche l’appello era respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi, due pregiudiziali e quattro di merito, contestando il presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta, la compatibilità unionale della disciplina e la violazione del legittimo affidamento. Resisteva l’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte richiama espressamente la propria sentenza n. 8757 del 2021, seguita da numerose pronunce conformi, e ne condivide integralmente le motivazioni. Il quadro normativo era già stato scrutinato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2018 e dalla Corte di giustizia. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impositive solo nella parte in cui colpiscono le ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, restando ferma la responsabilità del bookmaker, con o senza concessione.

Quanto al presupposto soggettivo, la Corte ribadisce che è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmaker esteri privi di concessione: pur non partecipando al rischio del contratto di scommessa, egli svolge un’attività gestoria che assurge a presupposto impositivo, assicurando locali idonei, ricezione della proposta, trasmissione, incasso e pagamento delle vincite secondo le istruzioni ricevute. Il rapporto tra bookmaker e ricevitore è connotato da solidarietà paritetica, non dipendente, e non viola il principio di capacità contributiva, poiché la regolazione negoziale delle commissioni consente la traslazione del carico fiscale.

Sul presupposto territoriale, la Corte chiarisce che il fatto imponibile non è la conclusione del contratto di scommessa, ma la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse. Tali attività si svolgono in Italia per il tramite dell’indispensabile intervento materiale della ricevitoria, e legittimano quindi la potestà impositiva dello Stato.

Sul diritto unionale, la Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso ogni discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri: l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, senza distinzione in base alla sede. La diversa situazione dei CTD collegati a operatori esteri non è irragionevole, perché il ricorso al sistema concessorio consente di controllare gli operatori e prevenire finalità criminali o fraudolente.

Infine, non sussiste legittimo affidamento tutelabile in capo al bookmaker estero, non vertendosi in alcuna delle ipotesi di incostituzionalità, e la disposizione interpretativa non ha natura sanzionatoria. Il ricorso è quindi rigettato integralmente, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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