Controdeduzioni riqualificabili come appello incidentale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 34340 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’atto di controdeduzioni depositato nel termine di cui all’art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 con il quale si costituisca davanti alla corte di giustizia di secondo grado la parte soccombente in primo grado, destinataria della notifica di un appello principale, può essere riqualificato, in ragione del principio di raggiungimento dello scopo e del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, come appello incidentale, qualora riproponga le ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione e concluda con una domanda di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado. La tardività della notificazione della cartella di pagamento non costituisce vizio proprio di quest’ultima, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire: la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario. Il giudice di appello non può dichiarare inammissibile l’appello dell’ufficio sulla base di un’eccezione di difetto di legittimazione passiva che era oggetto di un apposito motivo di impugnazione, operando in tal modo un’inversione tra domanda ed eccezione.

Il Fatto

La contribuente, già socia di una società in nome collettivo, riceveva la notificazione di una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni della compagine, per omessi e tardivi versamenti IVA e relative sanzioni. Impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che accoglieva il ricorso rilevando la tardività della notificazione, poiché la ricorrente era uscita dalla compagine sociale prima della notifica dell’atto impositivo al debitore principale. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, la violazione della disciplina della notificazione al socio.

La Commissione tributaria regionale del Piemonte dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo che l’unico soggetto legittimato a contraddire sulla tardività della notifica fosse l’agente della riscossione, che non aveva impugnato la sentenza di primo grado. Contro tale pronuncia ricorrevano in cassazione congiuntamente l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la CTR è incorsa in un duplice errore. Anzitutto ha operato un’inversione tra domanda ed eccezione, dichiarando inammissibile l’appello sulla base di un’eccezione incentrata sul difetto di legittimazione passiva dell’ufficio, questione che era a sua volta oggetto di un apposito motivo di impugnazione, non essendosi il giudice di prime cure pronunciato sulla relativa eccezione. Ne deriva l’infondatezza dell’eccezione di passaggio in giudicato della questione relativa alla legittimazione processuale: la cassazione della sentenza di inammissibilità è infatti inidonea a determinare il giudicato sul punto.

Ad abundantiam, la Corte richiama la propria interpretazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992: la tardività della notificazione della cartella non è vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire. La legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario, con la conseguenza che il concessionario, se destinatario dell’impugnazione, ha l’onere di chiamare in giudizio l’ente, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario. Sul punto la Corte richiama il precedente delle Sezioni civili n. 10019 del 2018.

In secondo luogo, la CTR ha ritenuto che il motivo sulla tardività della notificazione non potesse essere scrutinato perché l’agente della riscossione non aveva proposto appello. La questione era stata però proposta davanti alla CTR anche dall’ufficio, il cui appello principale è stato impropriamente dichiarato inammissibile, ed era stata riproposta dall’agente con le controdeduzioni tempestivamente depositate. A fronte della soccombenza di quest’ultimo sulla tardività, era necessaria la proposizione dell’appello incidentale.

La Corte si chiede allora se le controdeduzioni possano essere riqualificate come appello incidentale in virtù del principio di raggiungimento dello scopo. L’art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che l’appello incidentale sia proposto nello stesso modo in cui è depositato l’atto di controdeduzioni, senza necessità di notifica. Un orientamento costante ammette la riqualificazione quando la parte appellata, vittoriosa in primo grado, riproponga le eccezioni respinte dal primo giudice. Nel caso di specie l’agente, parte soccombente in primo grado, ha tempestivamente proposto le controdeduzioni nell’ambito del giudizio instaurato per effetto dell’appello principale dell’ufficio, concludendo con una precisa domanda di riforma in ordine all’idoneità della notificazione alla società a interrompere la prescrizione nei confronti del socio. A fronte di tale petitum, la riqualificazione è dovuta. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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