Giudicato esterno e lodo arbitrale: rilevabilità d’ufficio e superamento della natura negoziale (Cass. civ. Sez. I n. 3899 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e fase del giudizio di merito, senza che la relativa allegazione sia soggetta a termini o a preclusioni istruttorie, restando sufficiente che esso emerga da atti comunque prodotti nel processo. Il rilievo officioso dell’esistenza di un giudicato esterno non è subordinato alla tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle decadenze processuali. All’efficacia di giudicato sostanziale va equiparato anche il lodo arbitrale rituale, poiché l’attività degli arbitri, alla stregua della disciplina ricavabile dalla legge n. 25/1994 e dal d.lgs. n. 40/2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario. Ne consegue che l’erronea declaratoria di tardività dell’eccezione di giudicato esterno integra violazione di legge, con cognizione piena del giudice di legittimità che si estende al riesame diretto degli atti processuali.
Il Fatto
Una società ha ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per il corrispettivo di attività professionale svolta in forza di un disciplinare di incarico del 2002, modificativo di una precedente convenzione del 1989. Il Comune ha proposto opposizione e il Tribunale ha dichiarato la nullità della convenzione e del disciplinare per violazione delle norme pubblicistiche sull’impegno di spesa.
La società ha impugnato la decisione davanti alla Corte d’appello, che ha rigettato l’appello. La Corte territoriale ha ritenuto tardiva l’eccezione di giudicato esterno e ha escluso che il lodo arbitrale potesse equipararsi alla sentenza ai fini della rilevabilità d’ufficio. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per invalidità della procura alle liti, autenticata dal difensore non abilitato al patrocinio in cassazione, pur in presenza della sottoscrizione del ricorso da parte di altro difensore iscritto nell’albo speciale. Il Collegio ritiene che la carenza di autentica integri una mera irregolarità, non comportando la nullità della procura, in linea con un orientamento consolidato e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, positivizzato nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nel merito, la Corte accoglie il primo motivo. Il principio di rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno impone al giudice di pronunciarsi sulla relativa eccezione qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito. La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 226 del 2001, secondo cui l’allegazione e la dimostrazione del giudicato non sono soggette a termini particolari e prescindono da qualsiasi volontà della parte di avvalersene.
La Corte rileva che l’eccezione era stata proposta tempestivamente e che solo la produzione completa del documento-sentenza, corredato dell’attestazione di passaggio in giudicato, era avvenuta con la comparsa conclusionale, ma ancora nell’ambito del contraddittorio. La prima ragione addotta dalla Corte d’appello appare quindi errata.
Quanto alla seconda ragione, la Corte supera l’orientamento che negava l’efficacia di giudicato al lodo arbitrale. Richiamando la fondamentale decisione delle Sezioni Unite n. 24153 del 2013, il Collegio afferma che l’arbitrato rituale ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, con conseguente equiparazione del lodo alla sentenza ai fini del giudicato esterno. Il lodo, una volta omologato, produce gli effetti della sentenza passata in giudicato, come confermato dall’art. 824-bis cod. proc. civ.
La Corte accoglie pertanto il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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