Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: insussistenza del fatto e tutela reintegratoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22339 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’onere della prova delle ragioni addotte dal datore di lavoro incombe su quest’ultimo, ai sensi dell’art. 5 L. n. 604/1966. Ove il datore non si limiti a indicare il riassetto organizzativo, ma esterni anche le motivazioni che lo giustificano, il giudice può verificarne la veridicità. Ai fini della tutela reintegratoria non è più necessaria la “manifesta” insussistenza del fatto, requisito espunto dall’ordinamento a seguito di C. Cost. n. 125/2022. La prova dell’insussistenza del requisito dimensionale necessario per la reintegrazione grava sul datore di lavoro.
Il Fatto
Una lavoratrice, con mansioni di operatrice sociosanitaria, era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo da una società cooperativa che gestiva una residenza psichiatrica. Il recesso era motivato dalla rimodulazione della retta e dalla rideterminazione del budget, circostanze che avrebbero comportato una riduzione dei pazienti e dei ricavi, imponendo una contrazione dei costi del personale. Nel tentativo di conciliazione la lavoratrice aveva rifiutato una riduzione dell’orario settimanale offerta come alternativa.
La lavoratrice impugnava il licenziamento davanti al Tribunale, che accoglieva la domanda in fase sommaria e, all’esito dell’opposizione, rigettava le difese della società. La Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo smentita la riduzione dei pazienti, non provata la contrazione dei ricavi e insussistenti le ragioni addotte. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, affrontando i quattro motivi con esiti diversi. Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., è dichiarato inammissibile per effetto della c.d. doppia conforme, prevista dall’art. 360, penult. co., c.p.c..
Il secondo motivo, con cui si lamentava violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 18 e 7 L. n. 300/1970, è respinto nel merito. La Corte ribadisce che l’onere della prova incombe sul datore di lavoro e che la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto non raggiunta la prova delle ragioni del recesso. Soprattutto, chiarisce che ai fini della tutela reintegratoria non occorre la “manifesta” insussistenza del fatto: quel requisito è ormai espunto dall’ordinamento per effetto di C. Cost. n. 125/2022.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di norme di diritto, sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. La Corte ricorda che il giudice di merito ha ampiamente motivato, evidenziando che le schede di presenza indicavano i pazienti in numero di dieci anche dopo il licenziamento, smentendo la dedotta riduzione da dieci a otto.
Il quarto motivo, relativo al divieto di nuove domande e nuove prove in appello ex artt. 416, co. 3, 437, co. 2, e 112 c.p.c., è pure inammissibile. La Corte richiama il principio secondo cui la prova dell’insussistenza del requisito dimensionale grava sul datore di lavoro (Cass. sez. un. n. 141/2006; Cass. n. 9867/2017) e qualifica il riferimento alla visura camerale come mero argomento ad abundantiam, poiché la decisione si fonda sull’inadempimento dell’onere probatorio datoriale e sulla regola residuale dell’art. 2697 c.c.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente ma in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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