Tassazione agevolata del fondo PIA solo sul rendimento effettivo (Cass. civ. Sez. V n. 139 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassazione delle prestazioni erogate dal fondo di previdenza complementare aziendale dei dirigenti Enel (c.d. fondo “PIA”), l’aliquota agevolata del 12,5% prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985 si applica esclusivamente alle somme che costituiscono il rendimento netto imputabile all’effettivo impiego sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato. Il giudice del rinvio che applichi il beneficio sull’intero rendimento del fondo, in forza della sua asserita natura assicurativa, e che lo quantifichi mediante un criterio attuariale riferito alla redditività dell’intero patrimonio della società datrice, viola il giudicato interno formatosi sulla sentenza di annullamento con rinvio. La prova dell’effettivo investimento sul mercato e del relativo rendimento grava sul contribuente, quale attore sostanziale del rimborso Irpef.
Il Fatto
Un dirigente di una società datrice richiese, nell’anno 2004, la liquidazione di una quota del fondo pensione maturato (c.d. fondo “PIA”). La società applicò sull’importo una ritenuta Irpef pari al 35,39%. Il contribuente presentò istanza di rimborso della parte eccedente l’aliquota del 12,5%, sostenendo che l’erogazione aveva natura di reddito di capitale da contratto assimilabile a un rapporto assicurativo, e non di TFR.
Il diniego dell’Amministrazione fu impugnato con esito favorevole in primo e in secondo grado. La Cassazione, con sentenza n. 8146/2015, annullò con rinvio la decisione d’appello, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 13642 del 2011. Riassunta la causa, la C.T.R. decise nuovamente a favore del contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalle eredi del contribuente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 384 cod. proc. civ., per non essersi la C.T.R. uniformata al principio di diritto dettato in sede di rinvio. La Corte ritiene la censura fondata.
Il principio affermato con la sentenza n. 8146/2015, ribadito in numerose occasioni, circoscrive l’agevolazione alle somme percepite a titolo di liquidazione del rendimento finanziario del capitale, per gli importi maturati entro il 31.12.2000. Per “rendimento del capitale” deve intendersi, come precisato dalle Sezioni Unite n. 13642/2011, il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato.
La Corte richiama l’ordinanza n. 30696/2023, secondo cui il giudice di merito deve accertare, con congrua analisi giuridica, se vi sia stato l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale rendimento ne sia conseguito: solo rispetto a tale rendimento si giustifica la tassazione al 12,5%. Le Sezioni Unite avevano distinto la “sorte capitale” dagli accantonamenti, soggetta a tassazione analoga al TFR, dal “rendimento netto”.
La prova dell’effettivo impiego sul mercato grava sul contribuente. I giudici d’appello si sono discostati: hanno applicato il beneficio sull’intero rendimento in forza della ritenuta natura “assicurativa” del fondo e hanno fatto riferimento a un elaborato peritale che ha ricostruito in termini ipotetici la redditività degli accantonamenti a bilancio. La stessa parte controricorrente ha ammesso di aver calcolato il rendimento sull’intero patrimonio operativo della società, mediante criterio attuariale, e non sulla quota di capitale investita. Tale criterio non consente di accertare l’effettivo incremento della quota individuale del Fondo.
La Corte ribadisce, richiamando le pronunce n. 7728/2019 e n. 4943/2018, che la coerenza tra rendimento del capitale accantonato e rendimento del patrimonio aziendale costituisce un dato estrinseco e non causale. Il rendimento è predeterminato da un calcolo di matematica attuariale e non frutto dell’investimento sul libero mercato. Il ricorso è accolto, il secondo motivo assorbito, la sentenza cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la domanda di rimborso è rigettata.
Nota della Redazione
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