Delega di firma nell’avviso di accertamento e onere probatorio dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 22346 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delega di firma per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, è delega di firma e non di funzioni: il provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né della durata dell’incarico, ben potendo l’individuazione avvenire mediante ordini di servizio che richiamino la qualifica rivestita, idonea a consentire ex post la verifica del potere. Ove il contribuente contesti la legittimazione del sottoscrittore diverso dal dirigente, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare, in ossequio al principio di vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere, producendo la relativa delega anche nel corso del secondo grado di giudizio. Non integra il vizio di motivazione apparente la sentenza che, pur in sintesi, esponga il percorso logico seguito dal giudice di merito; il ricorso che, sotto l’apparenza del vizio motivazionale, miri a una rivalutazione dei fatti storici è inammissibile.

Il Fatto

Per l’anno d’imposta 2008 la società contribuente era destinataria di un avviso di accertamento con ripresa a tassazione su metodo induttivo, fondato sulla reiterata conduzione economica in perdita. Il tentativo di mediazione e di accertamento con adesione non aveva esito positivo, sicché la società si rivolgeva al collegio di prossimità, che ne accoglieva le ragioni.

In appello l’esito era opposto: il collegio di seconde cure riteneva l’atto impositivo legittimamente sottoscritto da persona delegata, escludeva la necessità di contraddittorio preventivo, trattandosi di accertamento “a tavolino” con ripresa a tassazione limitata a fini Ires e Irap, e valorizzava l’inattendibilità documentale di un’impresa stabilmente in perdita con continui ripianamenti di capitale da parte della compagine societaria. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due mezzi; l’Amministrazione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo l’invalidità della delega di firma e dunque l’illegittimità dell’atto impositivo. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui la delega per la sottoscrizione dell’avviso è delega di firma e non di funzioni, con la conseguenza che non occorrono né il nominativo del delegato né la durata dell’incarico, essendo sufficienti ordini di servizio che individuino l’impiegato mediante la qualifica rivestita (Cass. V n. 8814/2019).

Sul piano probatorio la Corte ribadisce che, contestata la legittimazione del sottoscrittore, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere, in omaggio al principio di vicinanza della prova, producendo la delega anche in secondo grado (Cass. V n. 19190/2019). Nel caso concreto la sentenza impugnata dà atto di aver esaminato le deleghe e di averle ritenute coerenti con la struttura dell’Ufficio, quali ordini di servizio conformi all’orientamento di legittimità: il motivo è quindi respinto.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione apparente su punti e fatti controversi, in violazione degli artt. 112, 116 e 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte richiama il principio per cui il vizio ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza adeguata disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo (Cass. n. 9105/2017).

In tali ipotesi la sentenza resta priva del c.d. minimo costituzionale, secondo la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014, seguita da Cass. VI-5 n. 5209/2018. È altresì inammissibile il ricorso che, sotto l’apparenza del vizio di legge o di motivazione, miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. Un. n. 34476/2019).

Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza emerge chiaramente il percorso logico del collegio: il rilievo della reiterata condizione in perdita, gli elementi di fatto desunti dal confronto delle scritture contabili in entrata e in uscita, la redditività di settore applicata in media e quanto dichiarato dal contribuente. Il motivo è pertanto infondato e il ricorso è rigettato, con condanna della società contribuente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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