Licenziamento disciplinare nullo per violazione procedimento art 53 r d 148/1931 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2672 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. di protezione, in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore. A questi spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970, e non la sola tutela indennitaria debole di cui al comma 6. La questione di legittimità del procedimento disciplinare posto in essere in violazione di norme imperative di legge non è quindi riconducibile alle ipotesi di mera inefficacia del licenziamento.
Il Fatto
La società datrice di lavoro ha intimato il licenziamento disciplinare a un proprio dipendente. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento espulsivo nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012. Il giudice di prime cure ha accolto le doglianze del lavoratore; la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della pronuncia, ha ritenuto giustificato il licenziamento, ma ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro, condannando la società al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sul rilievo che il reclamo incidentale del lavoratore, relativo alla mancata osservanza delle forme previste dall’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931 in sede di procedimento disciplinare, era sì fondato, ma andava ricondotto alle ipotesi tutelate dal comma 6 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, sostenendo che, ove il procedimento disciplinare sia posto in essere in violazione di norme imperative di legge — come nel caso di specie, di radicale omissione da parte della datrice di lavoro della procedura garantista — il licenziamento non può essere ritenuto semplicemente inefficace ai sensi del comma 6 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, con conseguente tutela indennitaria debole. Esso deve, viceversa, ritenersi radicalmente nullo in quanto riconducibile ad “altri casi di nullità previsti dalla legge”, con applicazione della tutela reintegratoria piena di cui al primo comma dell’art. 18 della l. n. 300 del 1970.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio recentemente ribadito: in tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931 comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. di protezione, in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970.
A sostegno del principio la Corte ha richiamato un articolato quadro giurisprudenziale, citando Cass. n. 6555 del 2023 e, nello stesso senso, Cass. lav. n. 17286 del 2015, Cass. n. 13804 del 2017, Cass. n. 12770 del 2019, Cass. n. 32681 del 2021, Cass. n. 6765 del 2023, Cass. n. 9530 del 2023 e Cass. n. 15355 del 2023, con espresso rinvio a tali pronunce per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento degli altri, in quanto l’interesse del ricorrente risultava già interamente soddisfatto dalla fondatezza di tale mezzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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