Demansionamento e superiore inquadramento: sindacato di legittimità sui fatti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30780 del 23.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si prospetta apparentemente una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito; la proposizione di una diversa valutazione delle prove costituisce mero dissenso motivazionale. Non integra la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la doglianza sul maggior convincimento attribuito ad alcune prove, attività valutativa consentita. In tema di dequalificazione professionale, il giudice di merito può desumere il danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, e determinarne l’entità anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento e all’esito finale.
Il Fatto
La lavoratrice aveva chiesto il superiore inquadramento nel terzo e nel quarto livello retributivo dei Quadri, con le conseguenti differenze retributive, e il risarcimento del danno da demansionamento nei confronti della società datrice. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e la Corte d’Appello ha confermato integralmente la decisione, riconoscendo la natura specialistica delle mansioni e il raggiungimento del limite quantitativo, nonché la privazione, a partire dal 2013, della responsabilità del contenzioso esattoriale regionale.
La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione dell’art. 82 CCNL e dell’art. 2103 c.c., nonché degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., ed erronea valutazione delle circostanze di fatto con conseguente violazione dell’art. 1226 c.c. e degli artt. 113 e 114 c.p.c. La lavoratrice ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Esso, oltre a presentare carenze quanto all’autosufficienza, censura l’accertamento in fatto della sentenza impugnata, non rivedibile in sede di legittimità, tanto più in presenza di una doppia conforme di merito.
La Corte ribadisce che è inammissibile il motivo che, sotto l’apparente violazione di legge, mira alla rivalutazione dei fatti storici: la diversa valutazione delle prove è mero dissenso motivazionale e non inficia la legittimità della decisione. Quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., la violazione ricorre solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi; è invece inammissibile la doglianza sul maggior convincimento attribuito ad alcune prove, attività consentita dall’art. 116 c.p.c. La censura si risolve in una contestazione della valutazione probatoria, riservata al giudice di merito e insindacabile in legittimità se congruamente argomentata, con richiamo a una consolidata giurisprudenza, incluse le Sezioni Unite n. 34476/2019 e n. 20867/2020.
Quanto al vizio di omessa pronuncia, la Corte precisa che non basta il difetto di statuizione se il rigetto sia implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza, essendo sufficiente una motivazione implicita quando le ragioni siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione.
Il secondo motivo è dichiarato non fondato. In tema di dequalificazione, il giudice di merito può desumere il danno e liquidarlo equitativamente, anche su prova presuntiva, e le critiche non scalfiscono il ragionamento della sentenza impugnata, conforme alla giurisprudenza richiamata: le Sezioni Unite n. 4211/2016, secondo cui, allegato dal lavoratore il demansionamento, incombe sul datore l’onere di provare l’esatto adempimento, e la Cass. n. 48/2024 e n. 19923/2019 quanto agli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.
La Corte rigetta dunque il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari, e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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