Licenziamento orale: le cinque mensilità minime spettano anche con aliunde perceptum (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20686 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del contratto a tutele crescenti di cui al d.lgs. 23/15, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del medesimo decreto, con condanna del datore al risarcimento dei danni a norma del comma 2, al lavoratore compete la misura minima risarcitoria delle cinque mensilità anche quando abbia trovato alternativa occupazionale prima del decorso di cinque mesi. Resta irrilevante l’aliunde perceptum maturato nel detto periodo, detraibile in generale dall’indennità risarcitoria complessiva, ma non dal minimo garantito. Il principio già affermato con riferimento all’art. 18 della legge n. 300 del 1970 è applicabile anche al licenziamento orale nel regime del Jobs Act.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha dichiarato inefficace il licenziamento orale intimato al lavoratore e ha condannato la datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento sino al 15.10.18, detratto l’aliunde perceptum, compensando le spese di lite.

La Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il licenziamento mediante la comunicazione datoriale al centro dell’impiego, di cessazione per giustificato motivo oggettivo, e non provata dal datore la forma scritta. Ha escluso la reintegra perché l’azienda era cessata e ha ordinato il risarcimento fino alla sopraggiunta impossibilità totale della prestazione. Il lavoratore ricorre per tre motivi; il datore resta intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. 23/15 per non avere la sentenza impugnata riconosciuto le cinque mensilità minime. Il lavoratore ha interesse all’accertamento dell’incomprimibilità della misura risarcitoria perché è stato assunto il mese successivo al licenziamento e la sentenza ha detratto l’aliunde perceptum.

La Corte dichiara fondato il motivo. L’interesse all’accertamento del minimo è sorto solo a seguito della pronuncia territoriale che ha operato la detrazione, poiché questa ha inciso su una retribuzione percepita sin dal mese successivo al licenziamento. La questione è dunque esaminabile in sede di legittimità.

Nel merito, la Corte richiama il testo dell’art. 2, comma 2, che prevede la condanna al risarcimento con indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, e fissa in cinque mensilità il limite inferiore della misura.

Il Collegio richiama i propri precedenti (Sez. L n. 3205 del 16.03.1992 e Sez. L n. 5645 del 15.12.1989): l’aliunde perceptum, la cui prova grava sul datore di lavoro, riguarda il danno eccedente la misura minima garantita dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970. Tale principio è applicabile anche al licenziamento orale nel contratto a tutele crescenti.

Ne deriva che la misura minima delle cinque mensilità compete anche se il lavoratore ha trovato occupazione prima del decorso di cinque mesi, restando irrilevante l’aliunde perceptum maturato nel periodo, pur detraibile dall’indennità complessiva. Gli altri motivi restano assorbiti; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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