Contributi commercianti: prescrizione dalla scadenza del pagamento, non dal quadro RR (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17423 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contribuzione previdenziale, il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 3, comma 9, legge n. 335/1995 decorre dal momento in cui il credito contributivo diviene esigibile, ossia dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale costituisce mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito. L’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non determina automaticamente l’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, cod. civ., presupponendo tale condotta un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare l’esistenza dell’obbligazione, che postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico dell’obbligato.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano riformava la decisione di prime cure che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito proposta dal contribuente, ritenendo intervenuta la prescrizione dei contributi previdenziali per l’anno 2012. Il giudice del gravame, sul presupposto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse un “occultamento doloso” del debito contributivo, affermava la sospensione della prescrizione e ne faceva decorrere il termine dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (24 settembre 2013), anziché dalla scadenza del pagamento dei contributi (8 luglio 2013), concludendo per la non maturazione della prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ribadisce il proprio costante orientamento secondo cui il termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali decorre dal momento in cui il credito diviene esigibile, ossia dalla scadenza del termine per il pagamento, richiamando le Sez. lav. n. 31137 del 2023 e n. 1813 del 2024. L’obbligazione contributiva sorge da un preciso fatto costitutivo, la produzione di un certo reddito, mentre la dichiarazione dei redditi è mera dichiarazione di scienza, non costituendo presupposto del credito né riguardo all’obbligazione contributiva né a quella tributaria.
Nel caso di specie, il termine per il versamento dei contributi relativi all’anno 2012 era fissato all’8 luglio 2013, con conseguente decorrenza della prescrizione dal giorno successivo e scadenza del termine quinquennale il 9 luglio 2018. La nota INPS di iscrizione alla gestione separata e di intimazione di pagamento, notificata nelle date del 12-24 luglio 2018, nonché l’avviso di addebito notificato nel febbraio 2020, risultano intervenuti oltre il termine prescrizionale.
Quanto all’occultamento doloso, la Corte esclude l’indefettibile automatismo affermato dall’INPS e condiviso dalla Corte territoriale. Richiamando i precedenti Cass. n. 1300/2026, n. 16064/2025 e n. 15410/2025, nonché Cass. n. 37529/2021 e n. 7254/2021, la Corte riafferma che non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e doloso occultamento del debito. La condotta dolosa presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare l’esistenza dell’obbligazione, idoneo a determinare una vera e propria impossibilità di agire per il creditore e non una mera difficoltà di accertamento. Tale condotta, connotata in modo pregnante, postula un puntuale accertamento del coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non può evincersi dal mero dato dell’omissione.
L’INPS nulla ha dedotto oltre il dato della mancata compilazione del riquadro relativo alla determinazione dei contributi dovuti, dando spazio a quell’automatismo già censurato dalla giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che il credito contributivo azionato dall’ente previdenziale deve ritenersi prescritto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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