Compensazione spese nel processo tributario solo con ragioni motivate e non erronee (Cass. civ. Sez. V n. 20687 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, è consentita soltanto in caso di soccombenza reciproca o quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Il giudice del gravame che ponga a fondamento della compensazione una ragione illogica o manifestamente erronea viola la norma e la relativa statuizione è censurabile in sede di legittimità. Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese sussiste in caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata; in caso di conferma, invece, la decisione sulle spese può essere modificata solo se il relativo capo abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione.

Il Fatto

Il contribuente aveva impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria notificato in relazione a presupposte cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, ha rigettato l’appello dell’Agenzia, confermando la decisione di primo grado e rilevando l’estinzione per prescrizione del credito, con decorrenza dal 29 agosto 2005 (data di chiusura del fallimento) e perfezionamento nel 2016.

Le Agenzie hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di non contestazione e del giudicato interno in ordine alla notifica della comunicazione preventiva. Il contribuente ha resistito con controricorso, articolando un motivo di ricorso incidentale sulla compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il motivo principale è destituito di fondamento. Il principio di non contestazione non può rilevare perché la parte aveva eccepito l’inesistenza della notifica degli atti, compreso l’avviso di iscrizione ipotecaria, e la violazione del d.P.R. n. 602/1973, artt. 50 e 77. Non sussisteva, dunque, una posizione processuale coerente con la dedotta non contestazione.

Quanto al giudicato interno, si è ripetutamente affermato che esso si forma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria. L’appello motivato su uno solo degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione. Con riguardo alla prescrizione, il giudicato investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto, non le mere affermazioni sui singoli elementi della fattispecie estintiva.

Le controdeduzioni in appello avevano, pertanto, riaperto la questione relativa al dies ad quem rilevato dal primo giudice, con conseguente legittima rilevazione dell’insussistenza del preavviso del 4 agosto 2015 quale atto interruttivo.

Il ricorso incidentale è fondato. L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitare nella motivazione. Tali ragioni non possono essere illogiche o erronee. Nella specie, il giudice del gravame ha fondato la compensazione su “recenti mutamenti di orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione”, ragione manifestamente erronea perché correlata a un rilievo che non aveva motivo di porsi rispetto alla rilevata prescrizione ordinaria decennale.

Il potere del giudice d’appello di regolare d’ufficio le spese sussiste in caso di riforma della sentenza impugnata; in caso di conferma, la modifica è possibile solo se il capo sulle spese sia stato oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Poiché la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso compensando le spese e tale statuizione non era stata impugnata, l’accoglimento del motivo incidentale è limitato alle spese del secondo grado. La sentenza è cassata sul punto e le spese del secondo grado e del giudizio di legittimità sono liquidate come da dispositivo, seguendo la soccombenza delle Agenzie ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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