Licenziamento in prova inefficace se comunicato dopo la scadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11576 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso per mancato superamento del periodo di prova è un negozio unilaterale recettizio, disciplinato dagli artt. 1334 e 1335 cod. civ., che produce effetto solo quando la comunicazione giunge nella sfera di dominio e di controllo del lavoratore. Non rileva, pertanto, il momento in cui il datore matura il proposito di recedere né l’invio del plico prima della scadenza della prova. Qualora il lavoratore abbia già superato il periodo pattuito, il recesso è inefficace e il datore è tenuto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni dovute fino alla scadenza del contratto. Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, il principio dell’apparenza prevale su quello sostanzialistico quando forma e qualificazione del provvedimento, ancorché errate, siano frutto di consapevole scelta del giudice idonea a ingenerare un affidamento incolpevole nella parte.

Il Fatto

Il lavoratore era stato assunto con contratto a tempo determinato dal 10.6.2019 al 31.12.2019, con un periodo di prova di trenta giorni. Con nota inviata e ricevuta a mano il 19.7.2019, la società datrice comunicava il recesso per mancato superamento della prova.

Il lavoratore adiva il Tribunale, sostenendo di aver svolto trentadue giorni di lavoro effettivo al 19.7.2019, avendo prestato attività anche nei sabati delle prime due settimane. Il Tribunale rigettava l’impugnativa in fase sommaria e dichiarava inammissibile l’opposizione. La Corte d’appello, in riforma, dichiarava l’inefficacia del recesso e condannava la società al risarcimento. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione del mezzo di impugnazione. La società sosteneva che il provvedimento di primo grado, avendo natura di sentenza, andasse appellato. La Corte rigetta il motivo, richiamando il principio dell’apparenza: quando forma e qualificazione del provvedimento, sebbene errate, derivino da consapevole scelta del giudice, si ingenera un affidamento incolpevole nella parte, che non può essere penalizzata. Richiama le Cass. n. 38587/2021 e Cass. n. 18182/2021.

Sul merito, la Corte osserva che la cessazione per mancato superamento della prova rientra nella fattispecie del recesso ad nutum ex art. 2096 cod. civ., sottratta al controllo delle ragioni del licenziamento (Cass. n. 1180/2017). Tuttavia si tratta pur sempre di un recesso: la Corte costituzionale n. 189/1980 ne ha prospettato l’illegittimità quando la prova sia stata superata. Ai sensi dell’art. 2096, quarto comma, cod. civ., compiuto il periodo di prova l’assunzione diviene definitiva.

Di conseguenza, vertendosi in ipotesi di atto unilaterale recettizio, il datore ha l’onere di consegnare la comunicazione nelle mani del lavoratore prima della scadenza oppure di provare che essa sia pervenuta al suo indirizzo (Cass. n. 19524/2019). Non rileva il momento dell’invio. La Corte territoriale ha quindi correttamente accertato che il recesso giunse a conoscenza del lavoratore il 19.7.2019, oltre la scadenza.

Infondati anche i motivi sull’onere della prova e sul quadro indiziario. L’estratto del sistema web riportante la dicitura “in consegna” non è stato ritenuto idoneo a provare il tentativo di consegna. La Corte ribadisce che la valutazione delle risultanze probatorie è riservata al giudice di merito (Cass. n. 16467/2017), e che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. sussiste solo se l’onere sia attribuito a parte diversa (Cass. n. 17313/2020). Le due circostanze dedotte nel quinto motivo sono infine prive di decisività, avendo il lavoratore reso prestazione anche il 18 e 19.7.2019, superando i trenta giorni pattuiti. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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