Opposizione a decreto ingiuntivo: la notifica della citazione sana il rito errato (Cass. civ. Sez. II n. 11573 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, regolato dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia introdotto con citazione anziché con ricorso, il rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 641, comma 1, cod. proc. civ. si valuta con riguardo alla notificazione della citazione, non al deposito in cancelleria. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, ai sensi dell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011. L’ordinanza di mutamento del rito opera solo pro futuro, senza effetti retroattivi penalizzanti. È inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la sentenza che fondi la decisione su prove inesistenti, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un condominio conveniva in giudizio il proprio difensore davanti al Tribunale di Ancona per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 9.849,06 per l’attività giudiziale svolta in suo favore in una causa civile. In via preliminare l’opponente eccepiva la prescrizione presuntiva del credito, per decorso del termine triennale di cui all’art. 2956 cod. civ.; nel merito contestava il quantum, invocando i parametri minimi del d.m. n. 55 del 2014 e una riduzione per asserita responsabilità professionale, oltre alla non debenza degli interessi di mora.
Il Tribunale, disposto il mutamento del rito, accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto e condannava il condominio al pagamento di € 3.283,00 oltre accessori. Il professionista ricorreva per cassazione con cinque motivi, dolendosi tra l’altro della mancata considerazione della documentazione prodotta; il condominio restava intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità del procedimento per violazione degli artt. 641, 645 e 647 cod. proc. civ.: l’opposizione era stata introdotta con atto di citazione anziché con ricorso, e la costituzione era avvenuta oltre il termine decadenziale, che doveva computarsi avendo riguardo al deposito in cancelleria. La Corte rigetta la censura.
Il collegio richiama l’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011, secondo cui gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Nei procedimenti da introdurre con ricorso ma avviati con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove la citazione sia notificata tempestivamente: è con riferimento alla notificazione che va valutato il rispetto del termine di cui all’art. 641, comma 1, cod. proc. civ. (in tal senso la richiamata Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 8045 del 21 febbraio 2023).
Tale sanatoria opera indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito, che spiega effetti solo pro futuro. Il principio è confermato dalle Sezioni Unite n. 758 del 12 gennaio 2022 e n. 927 del 13 gennaio 2022: l’atto produce gli effetti del ricorso in virtù del principio di conversione, qualora la notificazione sia avvenuta entro il termine di legge. Nella specie, rilevata la tempestività della notificazione della citazione, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione guardando al deposito in cancelleria.
Fondata è invece la censura di cui al secondo motivo, attinente alla violazione degli artt. 132, 115 e 116 cod. proc. civ. La Corte distingue il travisamento della prova dall’errore di valutazione: solo il primo è sindacabile in legittimità, perché cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, mentre l’errore valutativo attiene al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Richiamando Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 37382 del 21 dicembre 2022, il collegio ribadisce che è censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la decisione fondata su prove inesistenti, poiché l’errore di percezione esclude in radice l’esistenza stessa del giudizio probatorio. Il Tribunale aveva affermato che il professionista non aveva documentato l’intera attività, avendo prodotto solo la comparsa e la sentenza conclusiva; ma tale assunto è smentito dall’oggettivo contenuto del fascicolo, che già in fase monitoria conteneva gli ulteriori atti. L’errore di percezione è stato decisivo e correttamente denunciato.
La Corte accoglie dunque il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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