Decadenza dall’ASpI per maturazione dei requisiti pensionistici: indebito regolato dall’art. 2033 c.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15598 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato determina l’automatica decadenza dalla fruizione dell’ASpI, ai sensi dell’art. 2, comma 40, lett. c), della l. n. 92 del 2012, a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione e dall’effettiva percezione del trattamento pensionistico. L’indennità di disoccupazione, quale prestazione previdenziale non pensionistica, può essere erogata solo fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento. Le somme percepite dopo tale data costituiscono indebito oggettivo, soggetto alla disciplina generale dell’art. 2033 cod. civ., non essendo applicabili le regole speciali sull’indebito previdenziale pensionistico di cui all’art. 52, comma 2, della l. n. 88/1989. Al giudice di merito residua il potere di valutare la ripetibilità alla luce dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 8/2023, ponderando l’affidamento incolpevole del percettore.
Il Fatto
Una lavoratrice aveva percepito l’indennità di disoccupazione ASpI per il periodo dal 1° giugno 2015 al 30 settembre 2015, a seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il trattamento pensionistico, invece, aveva decorrenza dal 1° ottobre 2015, essendo stata la domanda presentata il 16 settembre 2015. L’INPS, dopo oltre tre anni, notificava una comunicazione di indebito, richiedendo la restituzione delle somme erogate a titolo di ASpI, sul presupposto che la lavoratrice avesse già maturato i requisiti pensionistici nel giugno 2015. La Corte d’appello di Milano, confermando la decisione di primo grado, dichiarava l’irripetibilità della somma, ritenendo l’assicurata in buona fede e imputando l’errore all’Istituto. L’INPS ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 2, commi 40 e 41, della l. n. 92 del 2012.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura dell’Istituto. In primo luogo, ha evidenziato che l’interpretazione della Corte territoriale contrasta con il dato letterale delle norme. L’art. 2, comma 40, della l. n. 92 del 2012 prevede la decadenza dalla fruizione dell’ASpI in caso di “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”. In maniera speculare, l’art. 11 del d.lgs. n. 22 del 2015 dispone analogamente per la NASpI. Il tenore testuale delle disposizioni esclude che la determinazione del periodo di godimento dell’indennità possa essere rimessa alla scelta discrezionale dell’assicurato.
La Suprema Corte ha chiarito che la decadenza si verifica automaticamente nel momento in cui maturano i requisiti pensionistici, a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione e dall’erogazione del trattamento. Tale conclusione è coerente con la funzione dell’indennità di disoccupazione, subordinata alla sussistenza dello stato di bisogno, che viene meno quando l’assicurato acquisisce il diritto ad altre provvidenze previdenziali. L’interpretazione non viola l’art. 38 Cost., in quanto è il sistema delle assicurazioni sociali nel suo complesso a dover garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore, potendo il legislatore condizionare l’insorgenza di singoli diritti.
Quanto alla disciplina applicabile all’indebito, la Corte ha precisato che l’ASpI, in quanto prestazione previdenziale non pensionistica, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 52, comma 2, della l. n. 88/1989, norma di carattere eccezionale e non analogicamente estendibile, che regola l’indebito pensionistico. Non si applicano neppure i principi dell’indebito assistenziale, ispirati all’art. 38 Cost. e all’esclusione della ripetibilità in presenza di affidamento del percettore. La fattispecie soggiace, quindi, alla disciplina generale dell’art. 2033 cod. civ.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, affinché valuti la ripetibilità delle somme alla stregua dell’art. 2033 cod. civ., ponderando la tutela dell’affidamento incolpevole di chi ha percepito la prestazione. A tal fine, il giudice del rinvio dovrà scrutinare tutti gli elementi rilevanti, quali l’importo richiesto e le condizioni economiche e patrimoniali dell’obbligato, anche al fine di una eventuale modulazione temporale dell’obbligazione restitutoria.
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Nota della Redazione
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