Custodia nell’espropriazione presso terzi: chi può agire per il danno se la dichiarazione è negativa (Cass. civ. 7964/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 7964/2026 (cam. cons. 12 febbraio 2026, dep. 31 marzo 2026), Pres. Cirillo, Rel. Crivelli.

Il principio di diritto

In tema di espropriazione presso terzi, ove intervenga dichiarazione negativa del terzo detentore del bene pignorato e anche il relativo accertamento abbia esito negativo, le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia incombenti sul terzo ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ. possono essere fatte valere dal titolare del bene, ma non dal creditore procedente, la cui iniziativa esecutiva è rimasta infruttuosa.

Il fatto

Un creditore aveva pignorato presso un Comune, quale terzo, un’imbarcazione ormeggiata nella darsena comunale. Il terzo rendeva dichiarazione negativa e, nel successivo giudizio di accertamento ex art. 548 cod. proc. civ., l’obbligo del terzo non veniva accertato, ritenendosi erronea la forma del pignoramento. Dopo la sottrazione del natante, il creditore agiva contro il Comune per il risarcimento dei danni, invocando la violazione degli obblighi di custodia e la responsabilità per fatto dei dipendenti (art. 2049 cod. civ.). Tribunale e Corte d’appello rigettavano la domanda; il creditore ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

La Corte respinge il ricorso, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata. Conferma che sul terzo pignorato grava un obbligo di custodia del bene staggito dalla notificazione dell’atto ex art. 543 cod. proc. civ. Tuttavia, tale obbligo tutela l’interesse alla conservazione del bene: ha come avente diritto il proprietario e, solo a determinate condizioni, il creditore pignorante. Quando il pignoramento non si perfeziona – come nel caso di dichiarazione negativa cui non segua un accertamento positivo – l’unico titolare del diritto all’osservanza degli obblighi custodiali resta il titolare del bene, non il creditore, la cui iniziativa esecutiva è rimasta infruttuosa e il cui processo si è estinto. Ne consegue che, verso il creditore, non sussiste alcuna responsabilità del terzo pignorato per la sottrazione della cosa staggita.

Implicazioni pratiche

La pronuncia chiarisce la titolarità delle pretese risarcitorie nell’espropriazione presso terzi. Il creditore che abbia notificato il pignoramento ma incontri una dichiarazione negativa non seguita da accertamento positivo non può agire contro il terzo custode per la perdita del bene: la sua legittimazione presuppone il completamento della sequenza procedimentale. Per il creditore, la lezione operativa è verificare tempestivamente l’effettiva assoggettabilità del bene all’esecuzione; il rimedio risarcitorio per l’omessa custodia spetta, in difetto, al solo titolare del bene. Una precisazione utile a calibrare tanto la strategia esecutiva quanto le eventuali azioni di responsabilità.

Scarica il testo integrale della sentenza (PDF)

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