Eccezione di inadempimento al sindaco fallito e onere della prova (Cass. civ. Sez. I n. 4315 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ove il sindaco di una società fallita proponga opposizione allo stato passivo dolendosi dell’esclusione di un credito a titolo di compenso, il fallimento può opporre, per paralizzarne l’accoglimento in tutto o in parte, l’eccezione di inesatto adempimento degli obblighi contrattuali del sindaco, in applicazione dei principi in materia di onere della prova nell’adempimento delle obbligazioni affermati dalle Sezioni Unite n. 13533/2001. In tal caso è onere del curatore allegare e provare i fatti storici attinenti alla gestione, o all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sui quali si innesta la deviazione della condotta di generale vigilanza esigibile dal sindaco; a quest’ultimo spetta provare il fatto estintivo del dovere, costituito dall’avvenuto esatto adempimento, ossia di aver adeguatamente vigilato attivando, con la diligenza professionale esigibile, i poteri inerenti alla carica. Il dovere di vigilanza non si esaurisce nel mero burocratico espletamento delle attività di legge, ma impone ogni atto utile ed efficace alla vigilanza sostanziale sull’amministrazione. L’eccezione di inadempimento non è subordinata ai presupposti della gravità e della dannosità richiesti per la risoluzione, salvo il limite della buona fede.
Il Fatto
Con decreto depositato in data 8.9.2020 il Tribunale di Lagonegro ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da due sindaci avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento di una s.p.a. in liquidazione aveva respinto la loro domanda di insinuazione, in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ., dei crediti per il compenso maturato nel biennio 2017-2018, essi essendo stati ammessi al passivo solo per gli anni precedenti.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di inadempimento della curatela: ai sindaci era stato rimproverato l’omesso intervento, nel periodo successivo al 2017, quando gli organi amministrativi, a fronte di una situazione gravemente deficitaria, non avevano attuato il c.d. autofallimento né espresso alcun parere dopo la delibera dell’assemblea straordinaria che aveva deciso di avviare il concordato. A ciò i sindaci nulla avevano allegato nella prima difesa utile. Avverso il decreto essi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la curatela ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina unitariamente i tre motivi, avendoli per connessi, e li dichiara inammissibili anche a norma dell’art. 360 bis cod. proc. civ., pur correggendo in diritto la motivazione a norma dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. Il quadro di riferimento è quello dei principi in tema di onere della prova nell’adempimento delle obbligazioni, enunciati dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 e modellati sulla peculiarità delle funzioni del sindaco, che svolge un’attività di vigilanza sull’operato altrui.
Ne deriva una ripartizione dell’onere probatorio articolata. Se è sollevata l’eccezione di inesatto adempimento, il curatore deve non solo allegare ma anche provare i fatti storici attinenti alla gestione, o al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di generale vigilanza. Quanto a quest’ultima, il curatore può limitarsi ad allegare un comportamento specifico e negligente del sindaco; spetta poi a quest’ultimo provare il fatto estintivo del dovere, ossia l’avvenuto esatto adempimento.
I poteri inerenti alla carica, osserva la Corte, non si esauriscono nel mero burocratico espletamento delle attività indicate dalla legge, ma comportano l’obbligo di adottare, e anzi di ricercare, lo strumento di volta in volta più consono di reazione: ogni altro atto, di cui il sindaco deve fornire la dimostrazione, utile e necessario a un’effettiva e non meramente formale vigilanza. Richiamando Cass. n. 16314/2017, Cass. n. 20651/2019 e Cass. n. 32397/2019, il Collegio ribadisce che l’inosservanza del dovere di vigilanza ex art. 2407 cod. civ. non richiede l’individuazione di specifici comportamenti espressamente vietati: basta che il sindaco non abbia rilevato una macroscopica violazione o non abbia reagito ad atti di dubbia legittimità. Non è dunque necessario che il comportamento omesso sia espressamente previsto dalla legge: sussiste un obbligo di attivazione e di immediata reazione dinanzi ad atti di mala gestio, fattispecie che ricorre anche quando, in presenza di una situazione gravemente deficitaria, gli amministratori non abbiano attuato l’autofallimento, aggravando il dissesto.
Quanto all’eccezione, essa può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto e consente il legittimo rifiuto di adempiere, salvo il limite della buona fede (Cass. n. 1690 del 2006), senza richiedere i presupposti della risoluzione (Cass. n. 12719 del 2021). Nel caso concreto non era contestato il fatto storico su cui si era innestata la deviazione, ossia la situazione gravemente deficitaria; era quindi onere dei sindaci dimostrare il corretto adempimento quanto alla condotta reattiva. I ricorrenti non hanno colto tale profilo, limitandosi a censurare la mancata valutazione della buona fede della curatela e la scarsa importanza dell’inadempimento. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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