Licenziamento ritorsivo e prova presuntiva del motivo illecito determinante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6966 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, il motivo ritorsivo integra l’unico fattore determinante del recesso quando la ragione addotta a suo fondamento risulti meramente formale, apparente o pretestuosa. Il giudice di merito può raggiungere la prova del carattere ritorsivo anche in via presuntiva, valorizzando in modo unitario e globale tutti gli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già utilizzati per escludere il giustificato motivo. L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non richiede forme sacramentali ed è legittima quando il rifiuto della prestazione sia proporzionato all’inadempimento altrui e conforme a buona fede, con seria disponibilità al servizio. Tale valutazione comparativa degli opposti inadempimenti è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logico-giuridici.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento a un lavoratore con mansioni di guardia particolare giurata, all’esito di un procedimento disciplinare fondato sul rifiuto reiterato della prestazione e sull’abbandono del posto di lavoro. Il lavoratore impugnava il recesso sostenendone la natura ritorsiva.

La Corte d’Appello di Bologna dichiarava la nullità del licenziamento, ordinava la reintegra e condannava la società al pagamento di un’indennità, confermando nel resto il dispositivo di primo grado. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; il lavoratore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava l’applicazione degli artt. 1460 e 2119 c.c., sostenendo un rifiuto aprioristico della prestazione e l’omessa valutazione comparativa dei comportamenti. Il motivo è respinto: il cardine dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum è la verifica, rimessa al giudice di merito, che il rifiuto non sia contrario a buona fede e sia accompagnato da seria disponibilità al servizio, con equivalenza tra inadempimento altrui e rifiuto.

La Corte richiama i propri precedenti (tra cui Cass. n. 11927/2013, Cass. n. 11408/2018, Cass. n. 434/2019, Cass. n. 30654/2023) e osserva che la Corte d’Appello si è data carico dei reciproci inadempimenti, ricavando dagli elementi di fatto la prova della buona fede del lavoratore nell’opporre l’eccezione a ordini di servizio impraticabili.

Il secondo motivo contestava la mancata valutazione dell’insubordinazione. La Corte rileva che la condotta è stata esclusa in fatto e che la valutazione di gravità e proporzionalità della condotta, ai sensi dell’art. 2119 c.c., rientra nell’attività sussuntiva del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della ragionevolezza (cfr. Cass. n. 13534/2019, Cass. n. 88/2023).

Il terzo motivo negava la prova della natura ritorsiva, per assenza di contestualità tra il recesso e le doglianze sui turni. Il motivo è respinto: il carattere ritorsivo può essere provato anche in via presuntiva, con valutazione unitaria e globale di tutti gli elementi (cfr. Cass. n. 2725/2017, Cass. n. 17266/2024).

Il quarto motivo, sulle spese, è infondato per mancata denuncia dello sforamento dei limiti tabellari di cui al D.M. n. 55/2014. Il quinto motivo è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata quanto alla reintegra. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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